Sarebbe affetto da nullità per illiceità della causa, ai sensi dell’art. 1344 del c.c., il contratto di concessione stipulato tra l’operatore privato e l’amministrazione che si ponga in contrasto con lo schema negoziale del project financing e, più in generale, con le regole in materia di concessioni, nella misura in cui il progetto realizza l’azzeramento del rischio operativo a carico del futuro aggiudicatario, facendo conseguire al privato un risultato economico contrario alle logiche concorrenziali. Tuttavia, come osservato dal TAR Sicilia nella sentenza n. 3864/2024, tale vizio non ricadrebbe automaticamente sugli atti prodromici e sulla fase pubblicistica ( quest’ultima avente un regime di invalidità autonomo).
