Con il parere n. 234 del 3 giugno 2025, Anac chiarisce che il termine per richiedere il sopralluogo obbligatorio è legittimo solo se motivato da esigenze organizzative e se non è manifestamente incongruo. La fissazione di un termine molto anticipato rispetto alla scadenza per le offerte, in assenza di motivazioni oggettive, può risultare illogica e sproporzionata, limitando ingiustificatamente la partecipazione e la concorrenza.
