1. Premessa.
L’articolo 1, comma 165, della legge del 30 dicembre 2024, n. 207 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell’interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Il predetto personale individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.
Pertanto, la suindicata disciplina legislativa permette alle amministrazioni pubbliche di prolungare il contratto di lavoro dei dipendenti più meritevoli oltre l’età pensionabile (67 anni) e la sua origine ed obiettivo è quello di rispondere a specifiche esigenze organizzative, garantendo il passaggio di competenza e l’attività di tutoraggio verso le nuove leve.
2. Il trattenimento in servizio.
La nuova direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 20 gennaio 2025 in materia di formazione e valorizzazione del capitale umano segue i precedenti atti di indirizzo sul rafforzamento delle competenze del 23 marzo 2023 e sulla misurazione e valutazione della performance del 28 novembre 2023. “Con questo nuovo atto di indirizzo vengono ribaditi i principi cardine della formazione, che costituisce una leva strategica per la crescita delle nostre persone e per le amministrazioni pubbliche”.
Con la nuova suindicata direttiva sono stati precisati gli obiettivi, gli ambiti di formazione trasversali e gli strumenti a supporto della formazione del personale pubblico. La formazione, come specificato nell’atto di indirizzo, è uno specifico obiettivo di performance, concreto e misurabile, che ciascun dirigente deve assicurare attraverso la partecipazione attiva dei dipendenti e a partire dal 2025 con una quota non inferiore alle 40 ore di formazione pro-capite annue.
In particolare la predetta direttiva individua quale responsabilità ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n.165/01 il non rispetto delle direttive ed il mancato raggiungimento dei risultati per il dirigente preposto ad uffici dirigenziali con specifiche competenze in materia di gestione del personale. Essa ha precisato che: ai fini del ricorso all’istituto in oggetto, la facoltà di trattenere in servizio il personale interessato è «nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente».
La Funzione Pubblica, con apposito parere DFP-0077581-P-27/10/2025, ha introdotto una specifica riguardo alla definizione della base di calcolo per determinare il tetto dei trattenimenti. Viene chiarito in modo definitivo che il limite del 10% deve essere inteso in termini finanziari e non per teste.
Inoltre, il citato parere ribadisce che tale base di calcolo si riferisce alla capacità assunzionale “astratta” e ordinaria dell’Ente, anziché a quella concretamente utilizzata nel piano dei fabbisogni.
L’Amministrazione centrale risponde ai dubbi sollevati dagli Enti locali in merito all’applicazione dell’articolo 1, comma 165, della Legge di Bilancio per il 2025. Il punto focale della questione riguarda il limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali, soglia entro la quale le Amministrazioni possono autorizzare la permanenza in servizio dei dipendenti.
Per i Comuni, questo parametro si lega direttamente alle previsioni dell’articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 e al relativo decreto ministeriale del 17 marzo 2020, che definiscono le facoltà di assunzione a tempo indeterminato in base alla sostenibilità finanziaria. La risposta della Funzione Pubblica introduce una specifica riguardo alla definizione della base di calcolo per determinare il tetto dei trattenimenti. Viene chiarito in modo definitivo che il limite del 10% deve essere inteso in termini finanziari e non per teste.
Il medesimo parere del Dipartimento della Funzione Pubblica introduce una specifica riguardo alla definizione della base di calcolo per determinare il tetto dei trattenimenti. Viene chiarito in modo definitivo che il limite del 10% deve essere inteso in termini finanziari e non per teste.
Il calcolo per il plafond dei trattenimenti: conta la capacità di spesa “astratta” dell’Ente, slegando il tetto massimo dalle assunzioni effettivamente realizzate.
Le Amministrazioni dovranno inserire queste regole direttamente nel piano delle assunzioni. È proprio in questo documento che andrà indicato chiaramente quanti dipendenti possono restare in servizio, assicurandosi di non superare il limite del 10% calcolato sul budget teorico a disposizione.
Questo metodo offre agli Enti una gestione più elastica: il trattenimento non viene più visto solo come un numero di persone, ma come un valore economico da far rientrare nel budget complessivo per le nuove assunzioni. Per non commettere errori, gli uffici del personale dovranno quindi monitorare con attenzione i propri fondi disponibili, garantendo così il pieno rispetto dei limiti di legge.
