Troppa enfasi al principio del risultato negli appalti

Il Tar Campania-Salerno, Sezione II con la sentenza 17 luglio 2025, n. 1298 ridimensiona la portata eccessivamente ampia attribuita al “principio del risultato”, richiamando allo scopo una serie di pronunce del Consiglio di Stato. La ricostruzione offerta dal Tar è la seguente: ““L’importanza del risultato nella disciplina dell’attività dell’amministrazione non va riguardata ponendo tale valore…

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Il Tar Campania-Salerno, Sezione II con la sentenza 17 luglio 2025, n. 1298 ridimensiona la portata eccessivamente ampia attribuita al “principio del risultato”, richiamando allo scopo una serie di pronunce del Consiglio di Stato.

La ricostruzione offerta dal Tar è la seguente: ““L’importanza del risultato nella disciplina dell’attività dell’amministrazione non va riguardata ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2866/2024); – “il risultato avuto di mira dalla legge in questo caso non è “l’effettivo e tempestivo” svolgimento del servizio (a qualsiasi condizione)” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4701/2024); – “il significato attribuito alla nozione di risultato dal d. lgs. n. 36 del 2023 «non ha riguardo unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità della prestazione»; «la “migliore offerta” è dunque quella che presenta le migliori condizioni economiche ma solo a parità di requisiti qualitativi richiesti» (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 11322/2023); “non ha riguardo unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità della prestazione””.

Chi scrive lo ha sostenuto da subito e insiste da sempre. Il principio del risultato non poteva che essere foriero di interpretazioni ed applicazioni distorte, essendo facilmente assoggettabile a chiavi di letture opportunistiche, rispetto alle quali di fatto il conseguimento dell’obiettivo previsto potesse legittimare anche rilevanti scostamenti tanto dalle regole di gara e procedurali, quanto dalle stesse regole tecniche.

In nome del “fare presto”, in particolare, il principio del risultato si è rivelato – come era facile immaginare – esiziale e dannoso. Moltissime amministrazioni si sono sentite legittimate a non fare gare, saltare passaggi, ridurre all’osso la progettazione, non effettuare controlli adeguati in fase di esecuzione. Vizi, a ben vedere, presenti da sempre, che la sciagurata formulazione del principio del risultato ha dato, e per molti dà ancora, l’impressione di aver sanato.

Ma, il risultato, come ricorda il Tar Campania-Salerno richiamando il Consiglio di Stato:

  1. non è una corsa contro il tempo
  2. non può porsi in contrasto col principio di legalità, sebbene, come ammette Palazzo Spada, vada inevitabilmente in “frizione” con essa;
  3. va riferito esclusivamente alla capacità di ottenere una prestazione di qualità.

Invece, in questi anni, l’attenzione si è posta quasi esclusivamente alla gara, alla rapidità, ai termini.

Tanto da far pensare di poter mettere in secondo piano appunto il vero e proprio “risultato”: ottenere una prestazione idonea al soddisfacimento degli interessi generali ai quali è funzionale.

Ma, per ottenere questo “risultato” occorre una seria programmazione non solo tecnica, ma anche finanziaria; occorre una progettazione realizzata bene, aggiornata ai materiali ed alle tecniche più avanzati ed aperta ad eventuali modalità operative diverse, ma di equivalente efficacia; occorre una capacità reale di verificare l’adeguatezza della progettazione alla programmazione ed alle regole tecniche; occorre cercare nel mercato gli operatori economici maggiormente esperti e capaci di rendere la prestazione con qualità; occorre definire, con la lex specialis ed il contratto, regole di ingaggio chiare, con strumenti di verifica e controllo da realizzare in corso d’opera e da controllare costantemente.

Un “risultato” inteso come ottenimento di una prestazione purchè sia, correndo perchè altrimenti “si perde il finanziamento” (ma tacendo sulla colpevole inerzia nel programmare e progettare in funzione di tale finanziamento) è la negazione del principio stesso e di ogni ulteriore principio di buon andamento ed efficacia, oltre che sintomo di violazione della legalità e sacrificio della concorrenza.

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