Nell’ambito di una controversia coinvolgente un Comune, il Consiglio di Stato (sentenza n. 6828/2024), ha osservato che la tutela risarcitoria per perdita di chance presupporrebbe il carattere della serietà. Si distinguerebbe, cioè, tra rilevante probabilità (chance risarcibile) e mera possibilità (chance non risarcibile). Il risarcimento del danno da perdita di chance richiederebbe, dunque, l’accertamento di indefettibili presupposti di certezza dello stesso danno.
