La Cassazione di tanto in tanto, ma sempre più spesso, incappa in pronunce decisamente discutibili. Ne è un esempio l’ordinanza della Sezione 1, 4.3.2026, n. 4897 , secondo la quale, in sintesi, una deliberazione della giunta con la quale si approvi l’incarico ad un professionista e alla quale sia allegato lo schema di contratto sottoscritto costituisca “stipulazione” da parte del comune.
Quanto deciso dalla Cassazione è un’espressione largamente minoritaria e da respingere in toto, che si pone in contrasto con l’orientamento assolutamente maggioritario secondo il quale gli atti deliberativi hanno solo efficacia interna: essi, in modo trasparente, rendono evidente la formazione della volontà di decidere in un certo modo, ciò che è proprio del “provvedere”.
Nella sostanza, la delibera oggetto della vertenza altro non è stato se non l’enunciazione del fatto che l’organo amministrativo esecutivo dell’ente ha ritenuto di approvare, considerandola corretta, la proposta progettuale del professionista stabilendo, allo scopo, di incaricarlo per attuarla.
Oggetto della delibera, dunque, era l’assegnazione al professionista dell’appalto di servizio di redazione della progettazione preliminare.
Come qualsiasi appalto di servizio, perchè insorgesse il titolo era necessaria la stipulazione del contratto.
Ben avrebbe potuto, il comune, giungere alla sottoscrizione secondo le modalità indicate dalla Cassazione, cioè con un’accettazione della proposta contrattuale in un atto contrattuale distinto e separato. L’unico aspetto condivisibile della decisione degli ermellini è, infatti, l’indicazione che il contenuto negoziale non deve necessariamente confluire in unico documento contestualmente firmato dalle parti.
Ma, la delibera ha il solo scopo di individuare il professionista da incaricare, impegnando la spesa. Non ha valore di contratto.
Già nel 2000 era vigente la nuova normativa sugli appalti che aveva escluso valore di contratto al verbale di aggiudicazione, nell’ambito della totale separazione tra la procedura di individuazione del contraente, esclusivamente sorretta dal diritto publico, e la fase esecutiva della prestazione, retta invece dal diritto privato, che si fonda sul contratto, titolo giuridico privatistico.
La PA può sottoscrivere il contratto, dando avvio alla fase esecutiva, solo a condizione che la fase pubblicistica di individuazione del contraente si concluda con un provvedimento di aggiudicazione o di affidamento che nominalmente indichi chi sia il contraente, impegni la spesa e così permetta la sottoscrizione del contratto. Per altro, l’articolo 192, comma 1, del d.lgs 267/2000 evidenzia in modo incontrovertibile che la stipulazione è necessaria per ogni procedura di individuazione di un “contraente”.
Anche se la proposta contrattuale sottoscritta dal professionista sia allegata alla deliberazione, la sua approvazione non ha effetto giuridico di approvazione della proposta contrattuale, dando vita dunque alla stipulazione secondo lo schema dell’articolo 1326. Anche perchè la giunta, quale organo collegiale, non ha nemmeno il potere di agire negozialmente per conto dell’ente locale.
La funzione di organo che impersona l’ente potendolo impegnare in atti costitutivi di obbligazioni reciproche è svolta esclusivamente dal sindaco, per le proprie competenze, e dai dirigenti o responsabili di servizio.
Dunque, in alcun modo una delibera di giunta può essere considerata come esercizio del potere negoziale di stipulare i contratti, riservato in via esclusiva dal Tuel ad altri organi.
