La recente sentenza del 12 luglio 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo – Pescara, Sez. I. affronta la problematica riguardante la legittimità o meno dell’aggiudicazione di un appalto di forniture ad un concorrente che ha operato un ribasso di oltre il 40%, ove l’offerta sia risultata in ogni caso affidabile.
La suindicata sentenza del Tar Abruzzo ha riconosciuto legittima l’aggiudicazione di una gara di appalto in modalità telematica, per la fornitura, in service, di un sistema per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 e per la minimizzazione del rischio trasfusionale, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disposta in favore di un concorrente che ha operato un ribasso di oltre il 40%, nel caso in cui, a seguito di verifica di congruità, l’offerta sia risultata comunque affidabile.
Tale verifica, con particolare riferimento al costo della manodopera, non è irragionevole, sol che si consideri che si tratta non già di appalto di lavori, ma di appalto di fornitura e, quindi, di voce di costo marginale se non irrilevante, da riferirsi all’assistenza tecnica quale componente del service; un utile di impresa anche apparente modesto, a seguito del notevole ribasso offerto, trova apprezzabili giustificazioni di carattere economico
Nella motivazione della suindicata sentenza è stato richiamato, a conforto, l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5387 del 2017 e dal TAR Lazio, Sez. III, n. 2187 del 2018, secondo cui: “l’affidabilità dell’offerta va valutata nel suo insieme, non potendo rilevare per ciò solo singole e specifiche inesattezze (sentenza del TAR Sicilia, Sez. III, n. 2426 del 2017); (sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 9899 del 2017) e che del pari è a dirsi con riferimento all’esame delle giustificazioni addotte dalle Ditte concorrenti (Consiglio di Stato, V, sentenza n. 3702 del 2017); che in caso di esito positivo di detta verifica non è necessaria pertanto una stringente motivazione, potendosi fare anche rinvio alle giustificazioni medesime (TAR Toscana, Sez. I, sentenza n. 689 del 2017); che lo scostamento in difetto dai valori indicati nelle tabelle ministeriali per il costo del lavoro non determina per ciò solo l’incongruità dell’offerta, dovendo detta discordanza essere considerevole e palesemente ingiustificata (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3623 del 2017); che, salvo il caso di un utile pari a 0, non è possibile determinare una soglia al di sotto della quale l’offerta vada considerata senz’altro anomala, giacchè anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, in termini, ad esempio, di permanenza sul mercato, di qualificazione, di pubblicità, di curriculum, di prosecuzione dell’attività lavorativa (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4527 del 2017); che non è possibile sindacare nel merito le singole voci dell’offerta, ritenendo preferibile una soluzione alternativa rispetto a quella proposta, senza ingerirsi, in modo indebito, nella sfera di attribuzioni riservata all’Amministrazione.
Pertanto, va evidenziato che la verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria condotta dalla commissione di gara, con particolare riferimento al costo della manodopera, non appare all’evidenza irragionevole, sol che si consideri che si tratta non già di appalto di lavori, ma di appalto di fornitura e, quindi, di voce di costo marginale se non irrilevante, da riferirsi all’assistenza tecnica quale componente del service; che un utile anche apparente modesto, a seguito del notevole ribasso offerto, trova apprezzabili giustificazioni di carattere economico come quelle dianzi evidenziate; che le giustificazioni fornite in sede di verifica di anomalia non appaiono generiche, venendo confutate per singoli specifici punti dalla ricorrente medesima; che l’interessata non poteva tuttavia sindacare nel merito le singole voci di costo; che l’affidabilità dell’offerta andava comunque valutata nel suo insieme e, una volta riscontrata dall’Amministrazione, non richiedeva una stringente motivazione della medesima.
Ne consegue che l’atto di aggiudicazione impugnato si sottrae alle censure dedotte.
