Valore medio pro-capite del trattamento accessorio: contratti a tempo indeterminato e a termine pari sono

Ai fini dell’invarianza del valore medio pro-capite del salario accessorio occorre computare anche il personale a tempo determinato. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti dirime definitivamente la questione relativa alla corretta applicazione dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 34/2019, con la deliberazione n. 115/2023/QMIG. Il principio di diritto affermato dalla Sezione…

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Ai fini dell’invarianza del valore medio pro-capite del salario accessorio occorre computare anche il personale a tempo determinato.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti dirime definitivamente la questione relativa alla corretta applicazione dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 34/2019, con la deliberazione n. 115/2023/QMIG.

Il principio di diritto affermato dalla Sezione interpreta la disposizione nel senso che “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, per garantire l’invarianza del valore medio pro- capite dell’apposito fondo per la contrattazione decentrata integrativa, deve essere preso in considerazione non solo il personale dirigenziale a tempo indeterminato, ma anche quello a tempo determinato e, in particolare, il personale dirigenziale assunto ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sia nell’anno base che in quello di applicazione del limite“.

La magistratura contabile, quindi, conferma l’impossibilità di applicare l’opposta interpretazione suggerita dal Mef coi pareri pareri 161861 del 7.8.2020 e 12454 del 15.1.2021, secondo i quali il personale a tempo determinato andrebbe considerato ai fini della determinazione del tetto del salario accessorio aggiornato al 31.12.2018, ma escluso al momento dell’adeguamento del valore del trattamento accessorio connesso all’assunzione di nuovi dipendenti.

La lettura suggerita dal Mef era immediatamente percepibile come erronea e contraddittoria, dal momento che ai fini di un medesimo criterio di computo prevedeva di non ricomprendere a valle un insieme di dati invece valutato a monte.

Sul piano della stessa logica simile modo di interpretare le disposizioni normative presentava vistose incongruenze. La Sezione Autonomie, tuttavia, ritiene che “le considerazioni espresse nei citati pareri della Ragioneria generale dello Stato non parrebbero in astratto prive di pregio“, anche perchè l’articolo 33, comma 2 (ma lo stesso vale per i commi 1 e 1-bis) “presenta indubbiamente aspetti controversi“.

La Sezione ha ritenuto di dirimere tali aspetti reputati “controversi” (che oggettivamente così controversi non appaiono affatto) appellandosi al principio di non discriminazione dei lavoratori assunto a tempo determinato, posto dalla direttiva 1999/70/CE, di recepimento dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (clausola 4, punto 1), principio da estendere anche ai dipendenti pubblici.

Tale quadro normativo, secondo la Sezione, richiamando la giurisprudenza della CGUE “richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C 574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)“, allo scopo di scongiurare differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili.

Inevitabilmente, comunque, la Sezione, dopo aver “reso l’onore delle armi al Mef” e reperito nei principi comunitari la ratio normativa, non può esimersi dal far notare il vizio di fondo della lettura erronea del Mef: “è appena il caso di evidenziare che i rapporti a tempo determinato incardinati nell’ente locale sono soggetti a limiti di legge e la loro influenza nella determinazione del fondo può comportare variazione in aumento del trattamento accessorio complessivo, ma anche in diminuzione, in ragione del progressivo ed eventuale riassorbimento del personale a tempo determinato, conseguente alla cessazione dei rapporti, preservando comunque l’invarianza del valore medio pro capite“.

Insomma, le semplici ragioni della logica e dell’aritmetica fanno comprendere facilmente che escludendo dal computo i dipendenti a tempo determinato assunti dall’adeguamento del valore pro-capite, si riduce proporzionalmente tale valore anche in sfavore dei dipendenti a tempo indeterminato. Esattamente come chi scrive sostiene da sempre e da ultimo con questa analisi.

Si può, quindi, chiudere definitivamente uno dei tanti capitoli del caos, connessi certo a norme non sempre scritte in modo chiaro e piano, ma ampliati dal interpretazioni davvero di farraginosità incomprensibile.



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