Valore Stimato dell’Appalto (VSA) nei servizi e forniture: rapporto tra quadro economico e CIG della commessa

Il quadro economico Il Codice dei contratti pubblici prescrive, all’art. 35 co 4 che “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali…

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Il quadro economico

Il Codice dei contratti pubblici prescrive, all’art. 35 co 4 che “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto”. 

Da una attenta lettura del comma 4 si evince che la stima ai fini di una corretta quantificazione del VSA deve tenere conto dei seguenti elementi:

  • È necessario ricomprendere il valore di eventuali opzioni e rinnovi (in tal caso si fa riferimento alla ipotesi di rinnovo così come declinata dal bando tipo ANAC n.1, ulteriore rispetto alla fattispecie di ripetizione di servizi analoghi disciplinata dall’art. 63 co 5 del Dlgs 50/2016 e attivabile solo in riferimento alle procedure ex art. 59 del Codice); 
  • è necessario prevedere il valore di eventuali premi o pagamenti ai partecipanti; 
  • l’IVA non fa parte del valore stimato.

La predisposizione del prospetto economico, anche sulla base delle definizioni utilizzate dal sistema SIMOG di ANAC, può essere suddivisa in voce A, B e C, laddove il valore stimato è il risultato della somma di A e B. 

Voce A: importo a base di gara. Tale importo si compone delle somme soggette a ribasso e degli importi non soggetti a ribasso (costi per la sicurezza da interferenze di cui al DUVRI / PSC). 

 Voce B: ulteriori somme non soggette a ribasso. Questo “contenitore” riporta invece tutta quella vasta categoria di “opzioni” contrattuali e di eventuali modifiche in corso d’esecuzione (art. 106) a monte prevedibili negli atti di gara e nel quadro economico. Si tratta di:

  •  premi o pagamenti per i partecipanti;
  • Opzioni ex art. 63 co 3 lettera b) o 5 del Dlgs 50/2016 (consegne complementari e ripetizione servizi analoghi); 
  • Clausole contrattuali definite e monetizzabili – inclusa la revisione prezzi – previste dall’art. 106 co 1 lettera a) del Codice; 
  • Modifiche non sostanziali previste dall’art. 106 co 1 lettera e) del Codice; 
  • Proroga tecnica; 
  • Rinnovi espressi come da bando tipo ANAC; 

Come sopra esposto, il risultato sarà: A+ B uguale Valore Stimato dell’Appalto. 

Voce C: Somme a disposizione. Tale comparto del quadro economico deve prevedere:

  • Spese tecniche;
  • Incentivi ex art. 113;
  • Eventuali spese per la Commissione giudicatrice;
  • Eventuali contributi ANAC; 
  • Spese per pubblicità; 
  • Imprevisti 

Il risultato sarà: A + B +C uguale Importo totale intervento. 

Considerazioni sulla proroga tecnica e confusione con la proroga contrattuale

Occorre soffermarsi brevemente sull’istituto della proroga tecnica e sulla sostanziale differenza tra questa e la proroga contrattuale (nei limiti della relativa ammissibilità la dottrina ha in passato associato a queste ipotesi il termine di “rinnovo-proroga”).

Come noto, l’art. 106 co 11 del Codice dei Contratti ammette il prolungamento del contratto in ipotesi eccezionali e a patto di aver preventivamente indicato la relativa clausola negli atti di gara (meglio ancora se nel Capitolato Tecnico-amministrativo).

Il Dlgs 50/2016 fa riferimento, quindi, alla sola ipotesi di proroga tecnica, una sorta di “affidamento diretto -ponte” consentito dal legislatore in ossequio al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 della Cost.) e nei soli limitati ed eccezionali casi in cui -per ragioni non dipendenti dalla Stazione Appaltante -vi sia l’effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more dell’espletamento della nuova procedura. Secondo questa prospettiva, non è nemmeno necessario acquisire un nuovo CIG in quanTo il valore della proroga tecnica andrebbe a monte quantificato nel VSA.

Chi scrive si interroga, tuttavia, sulla potenziale confusione tra proroga e altre fattispecie menzionate dall’art. 106 e sulla reale necessità che la stessa debba essere quantificata in origine ai sensi del precitato art. 35 co 4 del Codice. Se, infatti, prevediamo la proroga tecnica nel calcolo del valore stimato dell’appalto indicandone dettagliatamente le condizioni per attivarla, la proroga cd. “tecnica” andrà a coincidere -in sostanza -con una proroga di natura contrattuale. O meglio, se – come stabilito dall’orientamento giurisprudenziale prevalente – le condizioni per avviare la proroga “tecnica” sono legate a casi limitati ed eccezionali e per ragioni non dipendenti dalla volontà della S.A, qual è la ratio alla base della sua quantificazione a monte nel VSA? 

Ci sembra, invero, più corretto operare una netta distinzione tra le due tipologie:

a) La proroga tecnica corrisponde ad una ipotesi eccezionale nonché limitata ai casi previsti, attivabile per un tempo determinato (solitamente non superiore a 6 mesi) e a patto di aver già dato avvio alla nuova procedura di gara. Il carattere di eccezionalità è dettato, appunto, dal fatto di non aver potuto calcolare il relativo valore nella progettazione economica dell’appalto, pur riservandosi l’Amministrazione di attivarla nel caso in cui ricorrano i presupposti sanciti dall’art. 106 co 11 del Dlgs 50/2016 quale affidamento straordinario nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di scelta del contraente. La comunicazione di un nuovo CIG non è necessaria se la proroga comporta un aumento entro il quinto del valore del contratto. Tuttavia, si ritiene corretto “staccare” un nuovo CIG qualora con la modifica si superi il c.d. “quinto d’obbligo” (se in ambiente smart v. la dizione “variante superiore al 20%”);

b) fatte le suddette premesse, ci domandiamo in conclusione: la proroga contrattuale, qualora riportata non solo come clausola nel capitolato speciale ma quantificata nel VSA, tra le opzioni contrattualmente previste e note a tutti i concorrenti, non potrebbe rientrare nelle ipotesi di cui agli art. 106 co 1 lettera a) o lettera e) del Codice? 

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