La verifica di anomalia va condotta in modo esaustivo e approfondito e questo anche quando il suddetto accertamento risulti facoltativo.
Inoltre, entra nella verifica di anomalia anche la parte migliorativa dell’offerta. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sentenza n. 4156/2026.
Il caso esaminato
Nel caso esaminato un Comune aveva aggiudicato la gara per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti.
In considerazione dell’abnorme ribasso offerto, la commissione di gara aveva chiesto giustificazioni all’impresa ai sensi dell’artt. 110, commi 2 e 3, d.lgs. n. 36 del 2023, giacché le spese generali e l’utile d’impresa risultavano pressocché azzerate.
L’aggiudicataria aveva fornito le giustificazioni e, una volta acquisita la documentazione, la stazione appaltante aveva ritenuto l’offerta congrua e aveva disposto l’aggiudicazione del servizio.
Con il ricorso di primo grado la ditta gestrice uscente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR, articolando un unico motivo con il quale aveva lamentato la lacunosità, l’illogicità e l’erroneità dell’attività della Commissione di gara per quanto concerneva la verifica dell’anomalia dell’offerta della controinteressata.
Il TAR adito aveva rigettato il ricorso e aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con l’appello in esame, la società aveva sostenuto che la sentenza sarebbe stata erronea poiché richiamava principi astrattamente corretti ma inconferenti rispetto alla fattispecie concreta, la cui forzata applicazione si sarebbe risolta nel mancato accertamento della verità di fatto e giuridica, in contrasto con l’essenza della funzione giurisdizionale.
In particolare, le giustificazioni allegate nella fase della verifica dell’anomalia disposta dalla stazione appaltante avevano riguardato solo le poste di costo indicate nel quadro economico a base di gara, ma non, invece, gli ulteriori costi derivanti da personale aggiuntivo e proposte migliorative.
Invero, in relazione al costo del personale, il giudizio di anomalia avrebbe avuto riguardo soltanto ai costi che trovavano riferimento nel bando di gara mentre sarebbe stato necessario fare riferimento a tutta l’offerta tecnica complessivamente considerata ed a tutti i relativi costi.
Anche in relazione all’offerta migliorativa che consisteva nella “Pulizia programmata delle stazioni di sollevamento”, nessun costo per tale ulteriore servizio era stato inserito nelle giustifiche dei prezzi, sebbene fosse indubitabile che la prestazione migliorativa – inserita nell’offerta tecnica e produttiva di punteggio – comporti oggettive spese.
La decisione del Collegio
I giudici hanno ritenuto fondato l’appello. In primo luogo, hanno rilevato l’erroneità dell’argomentazione dell’Amministrazione secondo la quale la verifica di anomalia sarebbe stata, nel caso in esame, meramente facoltativa poiché una volta che l’amministrazione abbia dato inizio al procedimento di verifica, il medesimo dev’essere effettuato nel rispetto dei parametri di legittimità.
Ai fini della delibazione del motivo d’appello i giudici hanno rilevato che l’art. 110, comma primo, del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che il giudizio di anomalia sia volto a valutare “la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta”, ossia l’offerta nel suo complesso; pertanto, il giudizio di anomalia non può essere circoscritto ai soli aspetti della offerta tecnica che trovano testuale riferimento nella lex specialis di gara.
Pertanto, pur dovendo il bando di gara indicare gli elementi sui quali effettuare la verifica di anomalia, tuttavia ove l’offerta presenti degli elementi aggiuntivi sia pure formalmente non richiesti o indicati nel bando o nell’avviso, il giudizio di anomalia si deve necessariamente svolgere anche su tali elementi poiché, diversamente opinando, si perverrebbe a un giudizio di anomalia incompleto di talune rilevanti parti ai fini della affidabilità dell’offerta.
Applicando tali principi al caso in esame, era evidente che la verifica di anomalia si era svolta in modo illegittimo poiché non erano stati considerati i costi del personale aggiuntivo che la controinteressata aveva previsto nella propria offerta tecnica, oltre alle figure ordinarie assimilabili al quadro economico del bando.
Tali costi erano facilmente calcolabili nell’ambito della verifica di anomalia poiché era sufficiente fare riferimento ai contratti collettivi di categoria.
Secondo i giudici vi erano ulteriori costi non calcolati nell’ambito della verifica di anomalia che rendevano evidente superabile facilmente l’esiguo utile annuo dichiarato dalla controinteressata.
Si trattava in particolare, della miglioria concernente la pulizia programmata delle 14 stazioni di sollevamento mediante autospurgo, con “”team specializzato”, “rimozione di sedimenti”, “conferimento rifiuti a discariche autorizzate” e redazione di report e della miglioria afferente la riattivazione della nastropressa, che, con i loro costi da proiettarsi nel triennio contrattuale, causavano, con una elevata probabilità, un significativo aumento dei costi, aumento tale per cui la Commissione avrebbe dovuto verificare se l’offerta fosse effettivamente in linea con l’esiguo utile dichiarato.
Le conclusioni
Alla luce di tali considerazioni, che non afferivano al merito delle scelte della Commissione di gara, l’Amministrazione è stata chiamata a rideterminarsi sull’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria nel rispetto dei limiti conformativi che derivavano dalla sentenza in esame.
Conclusivamente, per le motivazioni sopra indicate, l’appello è stato accolto e, in riforma della sentenza impugnata, è stato accolto il ricorso di primo grado con consequenziale annullamento degli impugnati provvedimenti.
