Con il nuovo codice dei contratti pubblici, la verifica generalizzata dei consti della
manodopera è venuta meno, nel senso che tale adempimento va certamente ancora
ottemperato, ma solo nei casi stabiliti e non in modo generalizzato, come avveniva sotto
l’egida del precedente codice.
La conclusione la si ricava da una attenta lettura dell’art. 108, co. 9 del codice dei
contratti il quale dispone:
“9. Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della
manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei
servizi di natura intellettuale”.
Diversamente l’art. 95, co. 10 del d.lgs. 50/2026 così disponeva:
“10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli
oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi
di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le
stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione
procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”.
Come si può notare, la nuova disposizione non impone un obbligo generale di
verificare (sempre ed in ogni caso) il costo della manodopera prima di procedere
all’aggiudicazione.
Lo ha rammentato il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 11 novembre 2025, n. 8798.
Il caso affrontato
Il caso oggetto d’esame ha riguardato un appalto per la manutenzione delle strade
comunali e provinciali.
La seconda classificata proponeva ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione, formulando molteplici censure, tra le quali la mancata verifica, a cura dellaStazione appaltante, del costo della manodopera.
In realtà, il nuovo articolo 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, a differenza dell’art. 95,
comma 10, codice pregresso, non reca più la necessità generalizzata di procedere alla
verifica d’ufficio dei costi della manodopera.
La ricorrente si rivolgeva al giudice di prima istanza, il quale respingeva il gravame.
Seguiva il ricorso in appello, ma come di seguito illustrato, anche il secondo giudice
respingeva il gravame.
Le indicazioni fornite dal Collegio
Con l’ultima censura, il ricorrente aveva sostenuto che non sarebbe stata
comunque effettuata alcuna verifica, ad opera della stazione appaltante e a carico della
aggiudicataria, circa la congruità dei costi della manodopera.
A tale proposito, i giudici hanno osservato, al riguardo, che andava, prima di tutto,
condivisa l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui l’art. 108, comma 9, del
nuovo Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a differenza dell’art.
95, comma 10, di quello precedente (decreto legislativo n. 50 del 2016), “non reca più la
necessità generalizzata di procedere alla verifica d’ufficio dei costi della manodopera”;
Né, d’altra parte, la difesa di parte appellante si era premurata di dimostrare in
alcun modo l’incongruità dei costi della manodopera e dunque la conseguente
insostenibilità dell’offerta economica nel suo complesso.
Conclusioni
In conclusione, la verifica sui costi della manodopera nel d.lgs. 36/2023 è
necessaria solo in caso di offerta anomala e la stazione appaltante deve quantificare il
costo della manodopera nella fase di progettazione.
Nel caso in cui, invece, il concorrente abbia formulato una offerta nel pieno rispetto
dei valori indicati nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e non
emergano elementi che possano mettere in dubbio la congruità dei valori offerti, la verifica
non si rende più necessaria.
La normativa vigente impone di scorporare i costi della manodopera dall’importo
sottoposto a ribasso per garantire trasparenza e tutelare i lavoratori, ma ciò non vieta di
applicare un ribasso all’offerta complessiva.
Per tali ragioni, il motivo di appello è stato respinto.
