La verifica di anomalia non passa attraverso il confronto con l’operatore economico; è sufficiente la verifica delle spiegazioni ricevute dall’operatore medesimo.
Lo ha puntualizzato il TAR Lombardia, Milano, sez. I, sentenza 5 maggio 2026, n. 2179.
I fatti di causa
La ricorrente ha contestato la propria esclusione e l’esito della gara per il servizio di trasporto di disabili.
Secondo la Stazione appaltante, invece, dalle motivazioni presentate a giustificazione della non anomalia dell’offerta, non emergeva una motivazione sufficiente a supportare il livello dei costi proposti dalla ricorrente; pertanto, l’offerta complessiva non appariva congrua né affidabile rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto.
A parere della ricorrente, a seguito della richiesta di chiarimenti e della risposta fornita, il RUP– pur dichiarando espressamente di ritenere tali giustificazioni non esaustive – non aveva attivato alcuna ulteriore interlocuzione procedimentale, ma aveva scelto di procedere unilateralmente, acquisendo dati esterni e informazioni ulteriori (quali preventivi di acquisto dei mezzi, modalità di finanziamento, criteri e percentuali di ammortamento), effettuando autonome simulazioni economiche e sostituendo di fatto le proprie valutazioni imprenditoriali a quelle dell’operatore economico.
La decisione del Collegio
I giudici non hanno condiviso i motivi di gravame. Infatti, dall’esame degli atti risultava che a seguito della richiesta di chiarimenti e della risposta fornita dal RTI, il RUP – pur dichiarando espressamente di ritenere tali giustificazioni non esaustive – non aveva attivato alcuna ulteriore interlocuzione procedimentale, ma aveva scelto di concludere il procedimento di anomalia dell’offerta con un provvedimento negativo.
In proposito la giurisprudenza (v. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5233 del 17 ottobre 2025) ha chiarito che il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, tanto nella disciplina previgente del d.lgs. 50/2016, quanto in quella sopravvenuta del d.lgs. 36/2023, deve ritenersi strutturalmente “monofasico”, articolato cioè in un’unica richiesta di giustificazioni e nella successiva valutazione operata dalla stazione appaltante.
Non è configurabile quindi un obbligo generalizzato di un’ulteriore fase di confronto a seguito dell’acquisizione delle spiegazioni da parte della stazione appaltante.
Tale ricostruzione esclude la persistenza del modello di tipo bifasico o trifasico creato dalla giurisprudenza sotto il vigore dell’art. 88 del d.lgs. 163/2006 e richiama un principio di essenzialità che il Consiglio di Stato considera coerente con la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, con il principio di non aggravamento del procedimento e con la finalità acceleratoria delle procedure di affidamento pubblico.
Tale ricostruzione era confermata al Disciplinare di gara il quale riconosceva espressamente al RUP solo la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti, anche mediante audizione orale, qualora le giustificazioni iniziali non fossero state ritenute sufficienti.
Le conclusioni
In merito la giurisprudenza ha ulteriormente affermato che “la stazione appaltante non è obbligata, ricevuti i chiarimenti richiesti, a far precedere l’esclusione per incongruità dell’offerta da un relativo preavviso all’interessato: ciò in quanto nella verifica di anomalia il contraddittorio procedimentale ha funzione meramente istruttoria, consentendo alla stazione appaltante di acquisire ogni elemento utile alla miglior valutazione dei dati contenuti nell’offerta al fine di acclarare se questa sia effettivamente sostenibile e, quindi, consenta di realizzare l’interesse pubblico inerente al contratto da aggiudicare, ma non è preordinato a risolvere in via anticipata un contrasto tra differenti posizioni” (già Cons. Stato, V., sent. 3 maggio 2021, n. 3472; conf. 4 giugno 2020, n. 3508).
