Anche il Tar Lazio si arrende: i costi della manodopera sono certamente assoggettabili a ribasso e lo “scorporo” altro non è se non un’operazione di mera trasparenza.
La sentenza del Tar Lazio Roma, Sezione II, 29/07/2025, n. 14968 si allinea ai più recenti approdi del Consiglio di Stato e si rassegna alla logica ed al contenuto (per quanto certamente non reso in modo lineare) del codice dei contratti.
Chi scrive, evidenzia da sempre e da subito che il ribasso è ammesso e che lo “scorporo” è semplicemente un’evidenziazione dei costi. E che anche la lana caprina del “ribasso indiretto” è un costrutto, una sovrastruttura interpretativa sostanzialmente utile solo a complicare le cose semplici.
Ci sono voluti oltre due anni, ma finalmente la gran parte della giurisprudenza si sta arrendendo all’evidenza, anche se molti operatori, comprese le imprese appaltatrici, fanno fatica a comprendere l’incostituzionalità e la contrarietà al diritto eurounitario della reintroduzione del divieto di ribassare i costi della manodopera, divieto che qualche tempo fa albergò per poco tempo nel nostro ordinamento, per poi essere spazzato via appunto per non incorrere in quelle plateali violazioni, lesive clamorosamente della concorrenza e del buon andamento.
Certo, gli ineffabili formulatori del testo del d.lgs 36/2023, invece di intriderlo di norme talora lacunose e confuse, talaltra di rimandi inestricabili anche agli allegati, ancora di norme invece eccessivamente prolisse e di controproducente dettaglio, avessero seguito minime regole di asciuttezza ed intellegibilità, tutto sarebbe stato molto meglio.
Davvero non si capisce perchè invece di utilizzare il verbo “scorporare”, che subito ha richiamato in tanti operatori ed interpreti l’operazione (contraria a Costituzione e diritto UE) di escludere dal ribasso il costo della manodopera, non hanno utilizzato una perifrasi maggiormente chiare, come appunto “mettere in evidenza, a margine dell’offerta economica, i costi della manodopera”. Mistero.
