Come noto, la sentenza n. 98 del 2024 della Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, co. 2, lett. f), e 7, co. 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013 nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali. Al riguardo, con una segnalazione al Parlamento, Anac chiede un apposito intervento normativo volto ad escludere la rilevanza, per tutte le fattispecie di inconferibilità considerate nell’articolo 7 citato, dell’incarico di provenienza in questione, in modo da assicurare alle norme in commento la dovuta coerenza costituzionale.
