Premessa
Il 30 luglio scorso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il “vademecum informativo” per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro.
Si tratta di un utile documento ricognitivo della materia dedicato ai procedimenti di affidamento senza gara, in cui l’Autority snocciola gli aspetti più significativi dell’istituto, dalla sua definizione fino alla gestione del ciclo vita digitale, passando per la semplificazione riservata ai contratti di importo inferiore a 40.000 euro.
Vedremo, nel prosieguo della presente disamina, di approfondire le parti salienti della “guida” fornita da Palazzo Sciarra non limitandoci ad una mera descrizione dell’atto ma, anzi, fornendo un approccio critico come di consueto avviene sul quotidiano, “sezionando” per parti e argomenti il documento.
Definizione ed eventuale interesse transfrontaliero
“affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.
Anac parte dalla definizione dell’istituto di affidamento diretto, contenuta nell’Allegato 1.3 al D. Lgs. 36/2023, al fine di sottolinearne le peculiarità:
- Affidamento che non avviene tramite una procedura comparativa-competitiva (la stessa relazione illustrativa, più volte citata nel vademecum, fa riferimento al concetto di “non-procedura”;
- Affidamento che, anche in caso di interpello di più operatori economici (es. confronto di preventivi) non genera una procedura comparativa-competitiva, rimanendo la scelta dell’affidatario discrezionale da parte del RUP/ente appaltante.
Ci si riferisce, solitamente, in tale contesto, alla discrezionalità tecnico-amministrativa sebbene -come più correttamente rilevato da una attenta dottrina –si tratta di una “discrezionalità piena” e non tecnica/oggettiva in quanto “…Con l’affidamento diretto l’oggettività è esclusa in re ipsa: in effetti, una medesima e identica prestazione contrattuale può certamente essere affidata ad operatori economici distinti e con condizioni contrattuali specifiche da diversi Rup, proprio perchè non vi sono percorsi obbligatori da seguire (L. Oliveri, Le Autonomie Locali).
Il documento richiama un orientamento giurisprudenziale recente in tema di procedimentalizzazione degli affidamenti diretti – ma non mancano pronunce di segno opposto – ribadendo come “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons.Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)”.
Tuttavia è bene ricordare che l’affidamento diretto coincide con una modello di selezione che non prevede alcuna forma di comparazione tra operatori economici (nemmeno in caso di interpello di più preventivi), salvo autovincolo della Stazione Appaltante, con l’evidente rischio di ricadere in una procedura negoziata «sostanziale» (vedi anche se riferita al Codice 2016 parere ANAC n. 569/2020),
Per quanto concerne l’ipotesi di interesse transfrontaliero certo ai sensi dell’art. 48 co 2 del Codice, ANAC enuclea gli elementi sintomatici più rilevanti che possono condurre a dover attivare, da parte della Stazione Appaltante, una procedura ordinaria in luogo dell’affidamento diretto, ovvero:
- in ragione del suo valore stimato;
- in relazione alla propria tecnicità o all’ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l’interesse di operatori esteri;
- in relazione alle caratteristiche tecniche dell’appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
- tenuto conto dell’esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie” (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).
L’elemento più rilevante, a parer di chi scrive, è dato proprio dal valore economico stimato, che dovrebbe guidare il RUP ad approfondire, prudenzialmente, gli ulteriori aspetti elencati.
Elenchi ufficiali di operatori economici
Orbene, le Stazioni Appaltanti possono ricorrere, se lo ritengono opportuno, all’istituzione di elenchi ufficiali (albo Fornitori) anche nel caso degli affidamenti diretti, nonostante la disposizione sia progettata, nel sottosoglia, specificamente per le procedure negoziate senza bando.
In tal caso, l’art. 1 comma 3 lett. d) dell’Allegato 1.3 al D. Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possano dotarsi di un regolamento nel quale sono disciplinate, tra gli altri:
- le modalità di costituzione e di revisione dell’Elenco degli Operatori Economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- i criteri per la scelta dei soggetti da invitare (in questo caso a cui richiedere i preventivi) attingendo dall’elenco o da quelli presenti nel MEPA o altri strumenti similari gestiti da centrali di committenza di riferimento.
ANAC conclude il paragrafo dedicato all’istituzione degli elenchi ufficiali precisando che “la scelta dell’OE aggiudicatario deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’intervento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, da individuarsi nello stesso regolamento e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti per importi superiori a 5000 euro e fino alla soglia prevista per gli affidamenti diretti. Personalmente si ritiene che il ricorso agli elenchi ufficiali debba essere gestito con la medesima accuratezza che si conviene quando ci si auto-vincola, negli affidamenti diretti, a disposizioni tipiche delle procedure negoziate. In effetti, prevedendo dei criteri oggettivi di scelta dell’aggiudicatario (che poi, tale non è, trattandosi di affidamento diretto; anche la terminologia è importante) in un apposito regolamento, si rischia di ridurre, ex ante, quella discrezionalità amministrativa che il legislatore ha previsto proprio nell’ambito di tale scelta, obbligando di fatto il RUP a trasformare l’indagine esplorativa o l’eventuale richiesta di preventivi in una procedura comparativa vera e propria che, come già più volte ricordato, è fisiologica in una procedura di gara/negoziata, ma potenzialmente patologica in un affidamento diretto se l’auto vincolo devia eccessivamente il procedimento rispetto al paradigma di riferimento, cioè quello dell’art. 50 co 1 lett. a) e b) del Dlgs 36/2023
Principi generali e ricorso a procedure di livello concorrenziale
Sull’argomento, adottando un approccio equilibrato e ricollegandosi ai principi del Dlgs 36/2023 – in particolare quelli del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato (i c.d. “super principi”) – nonché ad una recente risposta del MIT (n. 2577/2024), ANAC ribadisce:
- la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sottosoglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall’art. 50 del d.lgs. 36/2023, in quanto espressione del principio del favor del legislatore euro unitario verso le procedure pro-concorrenziali, tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate;
- ciò posto, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l’affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023 che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività;
- inoltre, si deve tenere conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall’art. 12 del d.lgs. 36/2023.
- Unico limite: il principio di risultato che impone al Rup di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante.
Eppure la questione è stata assai controversa, in quanto – sotto il profilo letterale – il legislatore utilizza l’indicativo presente in riferimento all’uso dell’affidamento diretto entro le soglie ivi previste dal codice degli appalti pubblici (150.000 per i lavori; 140.000 per servizi e forniture).
Facendo ricorso ai criteri interpretativi secondo quanto previsto dall’art. 12 delle disp. preliminari al codice civile, le stazioni appaltanti sarebbero “obbligate” ad utilizzare l’affidamento diretto. Per riprendere le parole del Presidente della V sez. del Consiglio di Stato, Luigi Carbone (intervista di G. Oreto e P.L. Girlando a Lavori Pubblici.it, talk in 30′) “quando devi fare l’affidamento diretto, non hai alternative. Fai cosi, sentiti obbligato alla semplicità“. Un obbligo alla semplicità che, secondo il coordinatore della Commissione speciale per la redazione del Codice dei Contratti, sembrava necessario “per spingere una amministrazione a riappropriarsi della propria libertà, della propria discrezionalità amministrativa” .
In termini diversi, invece, il MIT (tra cui circ. min 298/2023) e l’ANAC stessa (tra cui parere n. 13/2023) secondo cui – tesi sintetizzata proprio nel presente vademecum – è comunque consentito attivare procedure ordinarie (e di conseguenza anche procedure negoziate in luogo di un affidamento diretto) nel sottosoglia.
Rotazione
Il paragrafo dedicato alla rotazione descrive le peculiarità del principio e le possibili deroghe previste dal legislatore. Ricorrendo agli insegnamenti di teoria generale del diritto, l’art. 49 del Dlgs 36/2023 – a ben vedere – non prevede un vero e proprio principio, inteso quale norma con antecedente aperto, bensì una norma con antecedente chiuso, stante la pedissequa elencazione di casistiche al di fuori delle quali la rotazione degli inviti e degli affidamenti non è consentita.
Tra le novità rispetto al Dlgs 50/2016 – si legge nel documento firmato da ANAC – vi è “innanzitutto l’assenza di un divieto nei confronti dell’”operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”, ma soltanto il rinvito del “contraente uscente” ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione. La ratio dell’omessa applicazione del principio ai meri “invitati” alla precedente procedura è ravvisata nel fatto che “la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario” (Cfr. Relazione al Nuovo Codice).”
Tale precisazione, sicuramente utile laddove si discute di procedure sottosoglia, ha poco riscontro pratico in tema di affidamenti diretti. Come noto, infatti, nell’affidamento diretto c’è e può esserci “un solo soggetto invitato”, ovvero quello scelto e selezionato per negoziare e a cui affidare la commessa; esso, poi, coinciderà sempre con l’affidatario.
Eventuali ulteriori soggetti interpellati dall’amministrazione procedente – a titolo esplorativo e ai noti fini della ricerca di una congruità rispetto alle condizioni del mercato di riferimento o anche solo per avere una base di partenza con cui confrontare il proprio progetto/piano esigenziale – non sono configurabili quali “soggetti invitati” e, pertanto, salva la parentesi dell’affidamento diretto “mediato” introdotta dal DL. 32/2019 (c.d “sblocca cantieri), la rotazione è e rimane applicabile al solo “operatore economico affidatario”.
Nello specifico, il comma 2 dell’art. 49 vieta l’affidamento (diretto) di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi.
La norma non ripropone il riferimento ai “tre anni solari” come invece previsto nelle oramai abrogate linee Guida ANAC n. 4, e non indica nemmeno alcun diverso arco temporale, dovendo il contraente uscente di fatto “saltare un turno” prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della medesima stazione appaltante. Resta inteso che, sistemi di alternanza tra gli uscenti, potrebbero dare luogo, comunque, ad un indebito tentativo di aggiramento del principio.
Per quanto concerne la definizione di “settore merceologico”, “categoria di opere” o “settore di servizi” si può correttamente fare riferimento al criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l’applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una “sostanziale alterità qualitativa” della prestazione oggetto di affidamento (Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 8030/2020).
Il comma 3 dell’art. 49 stabilisce che la stazione appaltante può, con apposito regolamento, ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico (ad esempio da 5000 euro fino a 40.000 e da 40.000 fino alla soglia dell’affidamento diretto). Conseguentemente il principio di rotazione si applicherà agli affidamenti rientranti nella stessa fascia. ANAC ricorda che la differenziazione tra le distinte fasce di importo previste per i possibili affidamenti diretti deve essere tale da non eludere arbitrariamente il divieto di frazionamento.
Il comma 4 consente di derogare al divieto del reinvito e affidamento del contraente uscente, previa motivazione circa la contemporanea sussistenza di tre presupposti, ovvero:
- struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative;
- accurata esecuzione del precedente contratto.
Il contraente uscente può, quindi, risultare affidatario diretto laddove, come precisato anche nella relazione illustrativa al Codice, sussistano contemporaneamente tutti i suddetti requisiti, da intendersi, pertanto, come “concorrenti e non alternativi tra loro”, i quali devono essere specificamente rappresentati negli atti dell’affidamento.
Anche se non riportato nel vademecum, l’art. 49 -oltre alla deroga per affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro – prevede espressamente che in caso di ricorso alle procedure negoziate “aperte” ovvero precedute da una pre-fase di indagine di mercato in cui non vi è alcun limite al numero di potenziali partecipanti che possono manifestare interesse, non si applichi la rotazione.
ANAC non riporta tale casistica probabilmente perché “ritagliata” per le gare negoziate. Effettivamente, un affidamento diretto procedimentalizzato con avviso “aperto”, per poter attivare quel meccanismo automatico di deroga al principio di rotazione, dovrebbe prevedere, altresì, dei criteri di selezione della migliore offerta, ovvero un criterio di aggiudicazione, “oggettivo” tale da eliminare in radice la discrezionalità tipica dell’affidamento diretto. Non avrebbe alcun senso, infatti, richiamare la deroga al principio di rotazione se il meccanismo della “procedura aperta” viene poi vanificato dall’esercizio discrezionale, in fase di scelta, da parte del RUP (cfr. TAR Calabria n. 848/2024, in cui il Collegio ammette la deroga alla rotazione per procedura sostanzialmente aperta dato che l’affidamento diretto si configurava, in sostanza, come una procedura negoziata senza bando).
Chi scrive ritiene che l’Autorità avrebbe potuto sfruttare l’occasione, quella appunto di un Vademecum, per approfondire il troppo vago e generico riferimento al concetto di “struttura del mercato”. Se pensiamo infatti ad una procedura comparativa o comunque alle procedure negoziate, il concetto di “struttura del mercato” è pacificamente traducibile in uno o più referenti empirici: es. presenza di un numero di operatori economici limitato, condizione che ben si riallaccia al secondo presupposto, quella della “effettiva assenza di alternative” (per garantire un minimo di concorrenza, dato il numero limitato di fornitori, non avevo altre alternative se non invitare anche il contraente uscente). In riferimento agli affidamenti diretti, invece, il rinvio alla struttura di mercato appare, invero, ancora troppo fumoso senza un effettivo ancoraggio ad un concetto affine. Con parere n. 2624/2024 il MIT sembra aver già chiarito, inoltre, che la maggiore convenienza economica non sia un parametro per giustificare né la particolare struttura di mercato né la effettiva assenza di alternative.
Stando così i fatti ed in attesa che si consolidi un orientamento giurisprudenziale sul tema, una deroga al principio di rotazione in caso di affidamento diretto sembra assai improbabile se non nei rarissimi casi di “infungibilità” della prestazione e di “esclusività” del fornitore (struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative).
Altre disposizioni trasversali
Nel documento si ricorda, inoltre, che alla luce del vigente quadro normativo ed in particolare di quanto previsto dall’art. 48 comma 4 del d.lgs. 36/2023, secondo cui “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”, sussiste -anche per gli affidamenti diretti – l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera ex art. 108, co. 9 fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e i servizi intellettuali. Naturalmente, in caso di affidamento diretto tale disposizione va coniugata con le particolarità del procedimento in cui è assente un bando / documentazione di gara e, quindi, l’elemento “costo della manodopera” deve essere richiesto a partire dal preventivo e poi cristallizzato nei documenti della Trattativa (es. Foglio Patti e Condizioni).
Verifiche requisiti per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro
Nell’ambito degli appalti rientranti nella micro soglia dei 40.000, è stata introdotta una specifica modalità, iper-semplificata, per l’espletamento delle verifiche sui requisiti in caso di affidamenti diretti.
La parte I del Dlgs 36/2023 dedicata ai contratti di importo inferiore alle soglie europee stabilisce, all’art. 52 (controllo sul possesso dei requisiti) che “1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”.
L’introduzione di tale disposizione è interessante ed innovativa se letta insieme all’art. 17 del Dlgs 36/2023 laddove prevede ora che le verifiche dei requisiti siano effettuate prima dell’aggiudicazione (non è più prevista la c.d. fase “integrativa dell’efficacia”) e tenendo a mente che l’art. 17 bis della L. 241/90 (c.d. silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni) non è applicabile al rilascio delle certificazioni comprovanti le dichiarazioni rilasciate nel DGUE.
Proprio ANAC, con le già richiamate linee guida n.4 aveva previsto un sistema alleggerito in caso di verifiche sui requisiti. L’Autorità proponeva, infatti, una ripartizione per scaglioni di importo: entro i 5.000 euro: da 5.000 a 20.000 euro; sopra i 20.000 euro. In base alla fascia di valore, il Responsabile del Procedimento era tenuto ad intensificare le verifiche, a cominciare dal controllo sulla regolarità contributiva (DOL) e dalle annotazioni riservate, fino alla verifica integrale in caso di contratti di importo superiore ad euro 20.000. A tale modus operandi veniva affiancata l’introduzione di apposite clausole contrattuali legate al successivo ed eventuale esito negativo delle verifiche: risoluzione contrattuale a fronte del verificarsi della condizione risolutiva, escussione della garanzia provvisoria o, se non prevista, applicazione di una penale non inferiore al 10% dell’importo contrattuale.
L’art. 52 del nuovo codice riproduce, non senza qualche innovazione, il percorso avviato dall’ANAC con le soft lawsopra citate. Pertanto, le Stazioni Appaltanti hanno ora la facoltà di snellire il sub-procedimento di verifica dei requisiti regolamentando a monte – ovvero ad inizio di ogni anno – forme di controllo a campione sugli operatori economici affidatari.
Nel caso in cui all’esito delle verifiche, gli enti certificatori dovessero dare riscontro negativo, il legislatore ha previsto un meccanismo di compensazione e l’introduzione di una misura di carattere sanzionatorio ed interdittiva:
- la risoluzione del contratto,
- l’escussione dell’eventuale garanzia definitiva;
- la comunicazione all’ANAC
- la sospensione del fornitore dalla partecipazione alle procedure sottosoglia indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.
Garanzie
L’ Art. 53 (garanzie) al comma 1 esclude l’obbligo di garanzia provvisoria per gli affidamenti diretti prevedendo espressamente che: “Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1 – ivi compresi pertanto gli affidamenti diretti di cui alle lett. a e b la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106” …e al comma 4 prevede un ulteriore alleggerimento anche in ordine alla cauzione definitiva stabilendo che: “In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro“.
Le ragioni di esonero dalla “provvisoria” sono facilmente intuibili: l’assenza di una procedura strutturata sostituita da un procedimento di “negoziazione diretto” rende inapplicabile la richiesta di garanzia provvisoria, a differenza di quella definitiva che, invece, serve a tutelare la S.A. in fase esecutiva.
Struttura e fasi del procedimento
Nel riassumere le fasi salienti di un affidamento diretto, ANAC distingue tra:
- FASE PRELIMINARE che prevede:
1. Nomina del RUP
2. Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell’affidamento diretto
3. Verifiche preliminari circa l’esistenza della deroga all’obbligo di prioritario ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006)
- FASE DI SELEZIONE INFORMALE che prevede:
1. eventuale indagine di mercato / richiesta di preventivo/i
2. Verifica requisiti per affidamenti superiori a 40. 000 euro
- FASE DI AFFIDAMENTO che prevede:
- Determina di affidamento e Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente
Una ripartizione apprezzabile rispetto al passato (era assente nelle linee guida ANAC n.4) che tuttavia è solo parziale e persino contraddittoria sotto certi aspetti. Che tra la fase di selezione informale (la richiesta di un preventivo o l’individuazione di un fornitore tramite l’analisi di un listino pubblico) e la fase di affidamento diretto, non vi sia nulla è, a parer di chi scrive, inimmaginabile.
Se la selezione fosse meramente “informale”, non sarebbe corretto richiedere in modo formalizzato la dimostrazione del possesso dei requisiti già in questo momento istruttorio.
Pertanto, è necessaria una fase di “cristallizzazione” che solitamente avviene tramite lo strumento della Trattativa Diretta. In sintesi, la formalità deve esserci ma è corretto che faccia parte di una fase intermedia tra quella di selezione e quella di affidamento vera e propria, secondo la seguente flow chart.
- FASE PRELIMINARE
1. Nomina del RUP
2. Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell’affidamento diretto
3. Verifiche preliminari circa l’esistenza della deroga all’obbligo di prioritario ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006)
- FASE DI SELEZIONE INFORMALE (ISTRUTTORIA):
- Indagini con analisi dei costi / confronto preventivi
- Individuazione operatore economico e prestazione che si ritiene conveniente per il fabbisogno definito
- FASE DI TRATTATIVA/FORMALIZZAZIONE
- Acquisizione del CIG
- Predisposizione atti dell’affidamento diretto (Capitolato/Foglio Patti, definizione costi manodopera, impegni dell’o.e. individuato)
- Acquisizione autocertificazione/DGUE
- Avvio verifiche sui requisiti se di importo superiore a 40.000 euro
- FASE DI AFFIDAMENTO
1.Determina di affidamento e Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente
Discorso diverso per i c.d. “ordini diretti di acquisto” che sono invece tipici di mercati regolamentati (es. mercato elettronico) in cui vi è una fase di pre-adesione e la previsione di “offerte pubbliche” in cui le condizioni di vendita sono ex ante definite dai fornitori aderenti. In tale circostanza, non vi sarebbe ragione alcuna di attivare una fase intermedia, già in sé inclusa nella “vetrina” del market istituito.
Accordi quadro
ANAC ricorda il comunicato del Presidente del 5 giugno 2024 in cui ha già fornito chiarimenti circa la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di un accordo quadro, sottolineandone gli aspetti fondamentali:
- importo massimo stimato per l’intera durata dell’accordo inferiore a 150.000/ 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo;
- l’importo massimo complessivo dell’accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, comma 16, del D. Leg.vo 36/2023 e l’eventuale possibile incremento dell’importo del contratto dovrà essere rapportato all’importo massimo stimato ai fini dell’affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all’affidamento diretto;
- auspicio che le stazioni appaltanti procedano – ove possibile – alla consultazione di più
- operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro;
- compatibilità dell’affidamento diretto di un accordo quadro con il principio di rotazione, in quanto i successivi contratti attuativi sono riconducibili all’affidamento a monte riconosciuto con l’accordo normativo;
- infine, il soggetto sottoscrittore dell’accordo quadro deve necessariamente richiedere l’attribuzione di un codice CIG (c.d. padre) e di un nuovo codice CIG derivato (o c.d. figlio) per ciascun contratto applicativo, da riportare nei pagamenti derivanti da quest’ultimo. Ciò anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, ai fini della necessaria acquisizione delle informazioni relative alle fasi di esecuzione dell’appalto (l’ANAC ha indicato anche le relative schede da compilare).
Digitalizzazione
In tema di digitalizzazione e ciclo vita digitale degli acquisti, il vademecum offre delle precisazioni non irrilevanti a livello operativo. In particolare, precisa ANAC, la fase di selezione informale nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all’acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante può avvenire anche senza l’impiego di una piattaforma certificata.
Gli uffici di Palazzo Sciarra spiegano che a breve sarà disponibile la nuova scheda SIM (scheda di indagine di Mercato) che consente di gestire digitalmente la fase preventiva all’affidamento ed in particolare di effettuare i controlli dei requisiti anche per questi affidamenti diretti di lavori servizi e forniture tramite accesso al FVOE.
La nuova scheda, che non attribuisce il CIG potrà essere utilizzata, in via opzionale, a monte di tutte le tipologie di affidamento diretto di importo inferiore a 150.000 euro per i lavori e a 140.000 euro per i servizi e le forniture. La scheda SIM, ovviamente, dovrà essere seguita dalla scheda AD3 o AD 5 nel caso di effettivo affidamento o da un’ulteriore scheda di terminazione nel caso in cui i controlli abbiano esito negativo e/o non si pervenga all’affidamento.
Se la stazione appaltante non intende, invece, attivare il FVOE per i relativi controlli sugli operatori economici, invierà, direttamente la sola scheda AD3 o AD5 ed otterrà il CIG.
