Per la pronuncia n. 597/2024 delibata dalla sez. I del TAR Liguria, qualora il Regolamento comunale prevedesse la possibilità di una convocazione di urgenza del Consiglio: 1) non ci sarebbe necessità di motivazione alcuna, trattandosi di atto interno ad un organo dell’ente, privo di efficacia esterna; 2) in caso di intervento finanziato dal PNRR, la necessità di rispettare le scadenze previste costituirebbe un fattore capace di concretizzare la predetta situazione di urgenza.
