Gli incarichi agli esperti di valutazione attitudinale

Le recenti riforme dei concorsi approfondiscono il problema dell’ inquadramento degli incarichi agli “esperti” per la valutazione di competenze e “soft skill”, insieme alla questione del sistema di selezione maggiormente corretto. L’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.l. 36/2022, convertito in legge 79/2022, ha riformato l’assetto dei concorsi pubblici, dando facoltà alle amministrazioni di…

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Le recenti riforme dei concorsi approfondiscono il problema dell’ inquadramento degli incarichi agli “esperti” per la valutazione di competenze e “soft skill”, insieme alla questione del sistema di selezione maggiormente corretto.

L’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.l. 36/2022, convertito in legge 79/2022, ha riformato l’assetto dei concorsi pubblici, dando facoltà alle amministrazioni di prevedere, con gli atti di avvio del reclutamento, che “le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Difficilmente i concorsi riformati potranno essere organizzati senza tali figure, visto che ai sensi della precedente lettera a) del medesimo articolo “Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini”. C’è da osservare che per i concorsi alle qualifiche dirigenziali già il d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021, riformando l’articolo 28 del d.lgs 165/2001 dispone che “i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti”.

Mentre da un lato le metodologie e gli standard riconosciuti non sono fin qui stati stabiliti e risulti piuttosto complicato passare dalla definizione astratta dell’esigenza di accertare le “competenze” alla loro indicazione concreta, comprendente elementi certi di valutazione, il problema rilevante consiste nel comprendere come incaricare i componenti esperti in questo genere di valutazioni.

Da molto tempo le amministrazioni hanno provato ad arricchire le valutazioni delle commissioni con l’operato di esperti “tagliatori di teste”. I metodi per incaricarli sono i più vari. Si passa da semplicistiche modalità di incarico intuitu personae, sul presupposto (a ben vedere erroneo) che si tratti di collaborazioni occasionali escluse dall’applicazione delle disposizioni sugli incarichi professionali previste dall’articolo 7, commi 5-bis e seguenti del d.lgs 165/2001, alla creazione di albi di esperti dai quali attingere per sorteggio di volta in volta, ad affidamenti regolati dal codice dei contratti a procedure comparative regolate appunto dall’articolo 7 del d.lgs 165/2001.

Il d.l. 36/2022 non dà nessuna indicazione, nonostante il sicuro diffondersi di procedure di reclutamento gestite da commissioni integrate dagli esperti avrebbe consigliato un intervento normativo chiaro e univoco su come comporre o integrare le commissioni, sia per evitare contenziosi legati alla legittimità della loro costituzione, sia per scongiurare questioni connesse alla spesa connessa.

Come espressamente previsto dalla norma, l’integrazione delle commissioni, in qualche modo consigliata, se non spinta, dal legislatore, è però da assicurare “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Il che non vuol dire assegnare incarichi gratuiti, ma garantire – in modo non del tutto chiaro – che il ricorso agli esperti non comporti una crescita della spesa: condizione semplicemente impossibile da verificare e, dunque, di portata molto relativa, ma tuttavia capace di esporre le amministrazioni a rischi di azioni erariali.

Scartata l’idea dell’incarico fiduciario intuitu personae, posto che l’obbligo di motivare ogni scelta nell’ordinamento esclude la fiducia come elemento su cui basare incarichi e scelte, l’alternativa appare tra la qualificazione degli incarichi come prestazioni di servizi (il codice Cpv del vocabolario comune degli appalti applicabile è il 79635000-4 – Servizi di centri di valutazione per reclutamento), e l’incarico professionale, di cui all’articolo 7 del d.lgs 165/2001.

Questa seconda opzione si lascia preferire: infatti non si esternalizza la valutazione, ma si incarica l’esperto di integrare un organo, la commissione, che appartiene alla PA reclutante. Occorre allora garantire la comparazione tra esperti, imposta dall’articolo 7, comma 6-bis, del d.lgs 165/2001. L’idea dell’albo degli esperti, comunque, potrebbe essere un utile strumento.

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