Deve essere riconosciuta alle stazioni appaltanti un’ampia discrezionalità con riguardo alla scelta di procedere o meno alla verifica di anomalia delle offerte, con la conseguenza che il ricorso all’istituto (come pure la sua mancata applicazione) non necessiterebbe di una particolare motivazione né potrebbe essere sindacato eccetto che nei casi di macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto. È stato specificato dall’ANAC nel parere di precontenzioso n. 450/2024.
