Accogliendo il grave proposto avverso un’ordinanza sindacale, la sentenza n. 5837/2024, sez. V, del TAR Napoli, ha posto in rilievo che l’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, prevedendo un ordinario potere d’intervento in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, costituirebbe una specifica norma di settore tale da impedire all’ente di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze contingibili e urgenti. Infatti, le ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati emesse ai sensi della disposizione richiamata, non avrebbero la natura contingibile e urgente propria delle ordinanze sindacali emesse ai sensi degli artt. 50 o 54 del TUEL, aventi contenuto atipico e residuale.
