In un giudizio sorto da una procedura indetta da una USL, il Collegio di Palazzo Spada (sentenza n. 8903/2024) ha osservato che l’errore di fatto revocatorio si configurerebbe come un “abbaglio dei sensi”, produttivo di un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa. In particolare, l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione dovrebbe:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato dirimente per la decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
