Affidamento diretto: è una procedura ad ampia discrezionalità, non una gara

L’affidamento diretto resta una procedura ad ampia discrezionalità non trasmigrando in una procedura di gara anche se il RUP decide di acquisire più preventivi ed effettui delle valutazioni di tipo economico e di convenienza. Resta confermato, quindi, che il RUP mantiene un’ampia discrezionalità tecnica. Lo ha precisato il T.A.R. Lazio, sez. II-bis, n. 19840 del…

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L’affidamento diretto resta una procedura ad ampia discrezionalità non trasmigrando in una procedura di gara anche se il RUP decide di acquisire più preventivi ed effettui delle valutazioni di tipo economico e di convenienza.

Resta confermato, quindi, che il RUP mantiene un’ampia discrezionalità tecnica.

Lo ha precisato il T.A.R. Lazio, sez. II-bis, n. 19840 del 11/11/2024.

Quella sopra specificata costituisce una ulteriore pronuncia schierata a favore dell’indirizzo giurisprudenziale che sostiene la non procedimentalizzazione dell’affidamento diretto anche qualora sia stato strutturato.

Il caso esaminato dai giudici

Un Comune, con plurime comunicazioni aveva avviato una consultazione di mercato interpellando sei operatori economici, a ognuno dei quali aveva richiesto un preventivo per il servizio di recupero rifiuti.

In conseguenza della predetta richiesta, avevano presentato un preventivo quattro operatori economici, tra cui l’impresa Alfa (risultata poi affidataria) e la ricorrente Beta, che, tuttavia, non figurava tra le imprese interpellate.

All’esito della consultazione il RUP aveva disposto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, l’affidamento diretto del predetto servizio alla Società Alfa, il cui preventivo risultava economicamente più vantaggioso per il trattamento e recupero dei rifiuti urbani.

La Società ricorrente (Beta), aveva chiesto chiarimenti in merito alla proposta economica presentata, in quanto la stessa sembrava non essere stata presa in considerazione.

A siffatta richiesta il Comune aveva replicato chiarendo che, se era pur vero che la ricorrente aveva offerto una tariffa inferiore a quella offerta dall’affidataria, per il conferimento dei rifiuti organici di cui trattasi, la circostanza, tuttavia, che l’impianto in cui essi avrebbero dovuto essere conferiti, avrebbe comportato un maggiore esborso, da corrispondere all’attuale gestore del Servizio di Trasporto e Trattamento dei Rifiuti, il quale conferiva i rifiuti raccolti entro i 100 km dalla sede comunale e richiedeva un adeguamento dei costi di trasporto qualora l’impianto fosse stato ad una distanza maggiore ai 100 km dalla Sede Comunale.

Pertanto, il Comune aveva rigettato la richiesta di rettifica della determina di affidamento disposto a favore di Alfa.

L’impresa Beta, aveva presentato ricorso adducendo vari motivi di censura, mettendo in dubbio la natura sostanziale della procedura di affidamento attivata dal Comune.

La decisione del Collegio

Il Collegio ha osservato che, la determinazione impugnata era minuziosamente motivata, come reso evidente dalla circostanza che la piana lettura delle relative premesse dà conto di tutti i plurimi passaggi procedimentali che avevano indotto la S.A. ad avviare, su sollecitazione della Società ricorrente, un procedimento volto ad approfondire la asserita maggiore convenienza del suo preventivo di spesa, anche alla luce degli ulteriori costi connessi al trasporto dei rifiuti al relativo impianto.

In definitiva, dunque, secondo i giudici dovevano reputarsi ragionevoli le motivazioni complessivamente addotte dalla S.A. a fondamento della decisione di confermare l’affidamento del servizio all’impresa Alfa, alla luce del principio di prossimità dell’impianto di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani.

Inoltre, come autorevolmente e condivisibilmente sostenuto, l’affidamento diretto non integra gli estremi di “una gara vera e propria, trattandosi piuttosto di un mero confronto di preventivi, con conseguente dovere della stazione appaltante di motivare la scelta dell’aggiudicatario non in ottica comparativa, ma solo in termini di economicità e di rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze”.

Dal che deriva che il Comune, avendo stabilito di soddisfare le proprie specifiche esigenze facendo ricorso ad un affidamento diretto sotto soglia, ex art. 50, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016, del servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti, all’operatore economico che, nel rispetto del cogente principio di prossimità dell’impianto di conferimento, offrisse il predetto servizio alle condizioni economicamente più vantaggiose per la medesima A.C., aveva ragionevolmente effettuato una valutazione complessiva del preventivo offerto dalla parte ricorrente, prendendo in considerazione anche l’esborso ulteriore che essa Amministrazione avrebbe dovuto sopportare in relazione ai costi connessi al trasporto dei rifiuti per i 18 km – eccedenti i 100 -, peraltro di sola andata (cui, quindi, sommare i 18 km del ritorno), non coperti dal corrispettivo convenuto con la Società (interamente) pubblica, incaricata del relativo trasporto.

Conclusioni

I giudici hanno concluso che le decisioni amministrative relative agli affidamenti diretti rientrano nell’ampia discrezionalità dell’ente appaltante.

Il giudice amministrativo interviene solo in presenza di abnormità, arbitrarietà o manifesta errata valutazione dei fatti.

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che il RUP avesse esercitato correttamente la propria discrezionalità, basandosi su criteri economici e di prossimità validamente motivati.

Secondo i giudici restava confermato che l’affidamento diretto è un procedimento che non ha natura di gara, con conseguente ampliamento della discrezionalità amministrativa.

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