L’ANAC nella delibera n. 490/2024 ha specificato che non potrebbe essere nominato Responsabile dell’Area tecnica di un Comune, il professionista che, nel periodo antecedente all’attribuzione di tale incarico dirigenziale, abbia svolto attività e incarichi a favore della stessa area. Nel caso di specie, l’architetto avrebbe svolto a favore di un ente locale calabrese attività relative a prestazioni tecnico-professionali, come collaboratore per circa due anni dell’Ufficio tecnico dell’ente o come libero professionista per specifici incarichi. Allo stesso soggetto sarebbe poi stato conferito l’incarico di Responsabile dell’Area tecnica del Comune con rapporto di lavoro a tempo determinato.
