In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, al cui interno è indicato uno Studio legale associato come mandante, sarebbe legittimo e conforme al principio di personalità della professione forense, verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale solo in capo al legale indicato come mandante ed esecutore in via personale degli incarchi legali e non anche in capo agli altri soci dello Studio. Lo ha precisato l’ANAC nel parere di precontenzioso n. 478/2024.
