La sezione I del TAR Napoli, con sentenza n. 5873/2024, ha rilevato che le dimissioni del singolo consigliere, al pari delle dimissioni collettive, sarebbero assoggettate allo stesso rigore formale, legalmente contemplato. La legge esigerebbe la presentazione delle dimissioni, personalmente ovvero tramite delegato. L’Ente, dal canto proprio, avrebbe l’obbligo di assumere le dimissioni immediatamente al protocollo comunale, così da cristallizzare la situazione creatasi nonché l’effetto connesso, in termini di irretrattabilità della volontà manifestata e di definitività della dichiarazione. Tra la presentazione delle dimissioni e la protocollazione si creerebbe una simultaneità non parimenti garantita dall’inoltro con altro mezzo.
