La questione dell’equivalenza delle tutele si va trasformando sempre più in una farsa, come del resto era facilmente prevedibile.
In assenza di un parametro ex lege di determinazione di minimi salariali precisi, fin qui ogni norma disposta per stabilire una parvenza di tutela contro il dumping salariale si è dimostrata solo una bandiera, priva di sostanza.
Lo abbiamo evidenziato più volte: il Legislatore dovrebbe scegliere tra la decisione di lasciar fare totalmente al mercato, oppure di intervenire con una regolamentazione precisa.
Purtroppo, si è intrapresa la strada che non prende alcuna posizione. Per non turbare la libertà di impresa si prevede che occorra rispettare il trattamento economico-giuridico fissato da un certo Ccnl, ma dando alle imprese la possibilità di scegliere di applicare un altro contratto collettivo, dichiarato equivalente.
Nella sostanza, quindi, la presunta tutela discendente dalla previsione della stazione appaltante di avvalersi di un Ccnl, nella realtà non tutela nulla, visto che comunque le imprese possono esercitare la libertà di riferirsi ad un altro Ccnl “equivalente”.
Si tratta, dunque, di una pura apparenza, con il paradosso di scatenare:
- un’onerosità istruttoria molto rilevante in fase di progettazione, visto che l’operazione di scelta del Ccnl da applicare al tipo di prestazione risulta estremamente complicata e richiede, oltre tutto, competenze e tempi operativi al di fuori della portata di un Rup, figura tecnica;
- altrettanto, se non più, onerosa risulta, poi, in sede di gara la verifica dell’effettiva equivalenza, qualora risulti aggiudicataria l’offerta di un operatore economico che ritenga di non avvalersi del Ccnl indicato dagli atti di gara, ma di un altro dichiarato appunto “equivalente”;
- un contenzioso ormai continuo, ampio e profondo, dagli esiti sempre più contraddittori e lontani dagli obiettivi di tutela fissati dal legislatore.
La sentenza del Tar Piemonte, Sezione I, 25 novembre 2024, n. 1222 è la conferma che la disciplina codicistica della determinazione del costo della manodopera è una facciata incapace di assegnare l’effettiva tutela al lavoro. E fa il paio con la decisione del Tar Brescia, Sezione II, 1 ottobre 2024, n. 773 nell’annullare, nella sostanza, appunto le tutele, consentendo il dumping. Infatti, secondo il Tar di Brescia l’equivalenza dei contratti da applicare ai dipendenti degli appaltatori non implica una parità assoluta del trattamento economico, essendo ammessi scostamenti anche significativi: sicchè l’equivalenza diviene, nella sostanza, un incontrollabile moto dell’animo.
Per il Tar Piemonte, visto che la verifica dell’equivalenza è una parte della valutazione complessiva dell’anomalia, basta che la stazione appaltante se la cavi con una dichiarazione di non anomalia per risolvere il problema, senza nemmeno doversi produrre in una motivazione specifica e di dettaglio sui requisiti di equivalenza, come ha indicato l’Anac e come prevede il testo dello schema di decreto correttivo.
Appare evidente che la via di mezzo scelta dal Legislatore è sbagliata ed esiziale. O si sta da una parte, la liberalizzazione completa; o dall’altra, la regolamentazione, ma vera e parametrata.
