Con la sentenza n. 26/2025, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’impegno alla stabilità occupazionale richiesto dall’art. 102, comma 1, del d.lgs. 36/2023 non obbliga l’aggiudicatario ad assumere tutto il personale dell’appaltatore uscente, né a mantenere le medesime condizioni contrattuali o l’anzianità pregressa. Inoltre, l’omessa dichiarazione di tale impegno può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio, in linea con i principi di parità di trattamento e trasparenza.
