Il caso esaminato dal Consiglio di Stato, sez. IV, 06/11/2024, n.8892 riguarda la situazione in cui il ricorrente, nel corso del giudizio, dichiari espressamente la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
Per i giudici di Palazzo Spada, nel processo amministrativo se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non essendo autorizzato a pronunciarsi sulla controversia nel merito, né ad agire d’ufficio o a sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse processuale.
Il giudice può solo emettere una sentenza in conformità con la dichiarazione resa.
Nel processo amministrativo, infatti, in assenza di controdeduzioni o richieste divergenti dalla controparte, il principio dispositivo si applica in modo ampio.
Ciò significa che la parte ricorrente, fino a quando la causa non è trattenuta in decisione, ha il pieno controllo dell’azione e può dichiarare la mancanza di interesse alla decisione, determinando di conseguenza la non ricevibilità del ricorso per parte del giudice, che avrà come unica opzione la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
