Il Tar Piemonte (sentenza n. 139/2025) ha chiarito che il principio di equivalenza si estende ai requisiti tecnici minimi c.d. “funzionali”, purché la lex specialis espliciti le finalità perseguite. Tuttavia, nel caso esaminato, l’offerta alternativa proposta da un RTI è stata esclusa poiché difforme rispetto ai requisiti strutturali minimi richiesti dal capitolato, nonostante la presunta equivalenza. Il giudice ha inoltre ribadito che l’onere della prova dell’equivalenza ricade sull’offerente, che deve dimostrare la piena rispondenza funzionale e strutturale dell’alternativa proposta.
