Il TAR Campania, con sentenza n. 2181 del 17 marzo 2025, ha ribadito che l’errata individuazione della categoria di lavori nel bando rende illegittima la lex specialis e compromette l’intera procedura. Le stazioni appaltanti non hanno margini discrezionali nella definizione delle categorie, trattandosi di un sistema inderogabile. L’errore compromette il principio di concorrenza e giustifica l’annullamento dell’aggiudicazione per vizio derivato.
