Con la sentenza n. 2731/2025, il Consiglio di Stato conferma la distinzione tra i compiti del Rup e quelli della commissione giudicatrice nelle gare d’appalto. Il Rup è competente a valutare la documentazione amministrativa e ad adottare eventuali provvedimenti di esclusione, mentre alla commissione spettano le valutazioni tecnico-discrezionali delle offerte. Il nuovo Codice rafforza questa distinzione, attribuendo espressamente tali compiti al Rup tramite l’allegato I.2. Respinta anche la censura sull’illegittimità della verifica della documentazione del secondo classificato in caso di inversione procedimentale.
