Con sentenza n. 7218/2025, il TAR Lazio ha confermato che l’esclusione dalla gara è legittima quando l’obbligo di sopralluogo è espressamente richiesto dalla lex specialis. Tale previsione è compatibile con il principio di tassatività se il sopralluogo è strettamente strumentale alla corretta formulazione dell’offerta. È inoltre legittimo qualificare come perentorio il termine fissato per effettuare il sopralluogo, se motivato da esigenze organizzative.
