In maniera elegante, l’Anac, col parere di precontenzioso 9 aprile 2025, n. 146, priva di fondamento logico e tecnico la tesi bizzarra della “ribassabilità solo indiretta” del costo della manodopera, sostenuta da molta giurisprudenza e dottrina.
Una tesi che finisce solo per complicare la vita ed elevare il rischio di comparazioni disomogenee.
Ben evidenzia l’Anac i punti di contatto tra la tesi della ribassabilità diretta e quella indiretta: in ogni caso, a ben vedere, il codice consente di ribassare il costo della manodopera.
Pertanto, come chi scrive ha sempre sostenuto, diretto o indiretto, sempre di ribasso si tratta.
Ormai risulta chiaro: lo “scorporo” dei costi della manodopera non implica per nulla il divieto di ribassarne l’importo, ma solo l’obbligo di evidenziarne l’importo.
Il ribasso indiretto scatena modalità di valutazione ed operatività molto complesse e poco lineari.
L’Anac invita, correttamente, a ragionare in modo pratico e lineare: molto meglio prevedere nel bando la ribassabilità sull’intero importo a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera e far scattare la valutazione di anomalia quando l’offerta effettivamente coinvolga anche i prezzi della manodopera nel ribasso, laddove il contenimento dei prezzi sia, come consentito dal codice, connesso alla maggiore efficienza organizzativa aziendale. Il resto è solo perverso bizantinismo giuridico.
