L’ordinanza della Cassazione 21.5.2025, n. 13661 torna per l’ennesima volta sulla questione dell’autorizzazione implicita allo svolgimenti di straordinari, che non siano comunque svolti su un’iniziativa del lavoratore non ignota e non proibita.
La Cassazione, sia pure allo scopo di tutelare la posizione del lavoratore subordinato, ha individuato una vera e propria probatio diabolica a carico dei datori e dirigenti: sono questi, infatti, a dovere dimostrare che lo svolgimento dello straordinario sia stato compiuto dal lavoratore in violazione di proibizioni specifiche ed adeguate al caso concreto. Il che, visto al contrario, significa che nella sostanza ogni straordinario del dipendente può considerarsi comunque implicitamente autorizzato, se non impedito.
Quel che non si capisce è in cosa consistano le “concrete” iniziative del dirigente volte a proibire straordinari ad iniziativa del singolo dipendente, che secondo gli ermellini costituiscono il presupposto del mancato riconoscimento del lavoro straordinario (e, conseguentemente, della responsabilità disciplinare per violazione delle disposizioni sull’orario di lavoro).
Il dirigente deve attivare un sistema di verifica di chi si ferma in ufficio, senza dirlo per non farsi scoprire dai dipendenti che fraudolentemente svolgano straordinari non autorizzati? E come? Con un contrappello militaresco alla fine dell’orario normale di lavoro? Con l’applicazione di video camere o sensori sulle poltrone, che accendano la spia rossa nel caso di permanenza non autorizzata? Accedendo alle timbrature ogni pomeriggio di ogni giorno?
E’ sempre facilissimo parlare di “concrete” iniziative, senza avere però la pazienza di analizzare quali potrebbero essere, in cosa consistano, che oneri comportino.
Se, comunque, il dipendente agisce “di nascosto”, come si può pretendere che venga “scoperto” in flagranza?
Non basta che il dirigente adotti disposizioni organizzative di servizio (che per altro, alla luce delle previsioni chiarissime dei Ccnl, si rivelerebbero del tutto ripetitive)?
