Necessario un singolo incarico di Rup per ogni singolo appalto

Quanto affermato dal Mit, col parere 23.6.2025, n. 3555, chi scrive lo sostiene da sempre: occorre necessariamente uno specifico incarico di Rup, per ciascuna procedura di appalto prevista, anche se il medesimo dipendente possa ricevere più incarichi di Rup. La pigrizia mentale ed operativa porta moltissime amministrazioni a ritenere “oneroso” adottare tanti atti di incarico…

Data

Categoria

Quanto affermato dal Mit, col parere 23.6.2025, n. 3555, chi scrive lo sostiene da sempre: occorre necessariamente uno specifico incarico di Rup, per ciascuna procedura di appalto prevista, anche se il medesimo dipendente possa ricevere più incarichi di Rup.

La pigrizia mentale ed operativa porta moltissime amministrazioni a ritenere “oneroso” adottare tanti atti di incarico al Rup, quanti sono gli appalti programmati. Conseguentemente, si reputa corretta la prassi di attribuire gli incarichi di Rup degli appalti, ma anche in generale di responsabile del procedimento per ogni altra attività, in base al criterio della tipologia: gli incarichi, cioè, sono assegnati nel senso che un certo dipendente sia individuato come Rup di tutti gli appalti o responsabile di tutti i procedimenti di un certo tipo: demografici, tributari, sociali, edilizi, urbanistici, eccetera.

Non si comprende che tale prassi è totalmente scorretta ed illegittima. La dimostrazione in termini generali è data dalla lettura delle chiarissime previsioni dell’articolo 5, comma 1, della legge 241/1990: “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento”.

La legge sul procedimento amministrativo non ammette incertezze o dubbi: il responsabile del procedimento va identificato ed incaricato per ciascun singolo e autonomo procedimento, anche se si tratti di procedimenti “in serie”, tutti attinenti alla stessa materia.

L’incarico “massivo” è consentito solo ed esclusivamente come rimedio all’inerzia dell’ente che non adempie all’obbligo di singoli incarichi, come si ricava indirettamente dal comma 2 del medesimo articolo 5 della legge 241/1990: “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento: “Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4”.

Un responsabile in termini generali del procedimento, quindi:

  1. emerge solo in via suppletiva, se l’amministrazione non attribuisca specifici e singoli incarichi connessi a ciascun singolo procedimento;
  2. si ricava in via implicita ed è operante ex lege;
  3. può riguardare esclusivamente il soggetto preposto alla direzione delle strutture amministrative di vertice.

Per quanto riguarda il responsabile unico del progetto del mondo dei lavori pubblici, il d.lgs 36/2023 si ispira con evidenza ai criteri generali della legge 241/1990, pretendendo esplicitamente incarichi singoli per ciascuna opera. Non solo l’articolo 15, comma 1, impone uno specifico incarico di Rup per ogni singolo intervento, ma l’ultimo periodo di tale comma 1 contiene una disposizione di chiusura analoga a quella dell’articolo 5, comma 2, della legge 241/1990: “In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento”.

Dunque, anche nel sistema degli appalti, un Rup generale per ogni procedura emerge solo in via suppletiva, per il caso di inerzia od omissione nell’incarico singolo, e può coinvolgere esclusivamente il soggetto preposto alla direzione della struttura amministrativa competente a gestire l’appalto.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Quel supporto giuridico al Rup troppo spesso latitante

    La sentenza del Tar Lazio, Sezione IV- bis, 23.6.2026, n. 11444 dimostra ancora una volta quanto limitato e sostanzialmente inefficace sia il presidio di controllo alle attività dei Rup negli appalti. In estrema sintesi, la vicenda trattata concerne l’erronea applicazione del principio di rotazione negli appalti, che non è operante laddove la stazione appaltante gestisca…

  • Appalti: personale a partita Iva soggetto a controllo di equità

    Anche il personale a partita IVA va tutelato negli appalti pubblici e pertanto occorre condurre un accertamento di equità in merito al trattamento economico erogato. Queste le indicazioni del TAR Piemonte, sentenza 25/06/2026, n. 1456. Il caso sottoposto al Collegio La controversia insorta riguardava una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente…

  • Incentivi per funzioni tecniche? Solo se si attiva l’appalto

    Chi scrive lo sostiene da sempre: gli incentivi per le funzioni tecniche sono da attribuire come compenso per un risultato, perchè è un’obbligazione di risultato. Dunque, non possono che essere connessi all’avverarsi della condizione cui sono sottoposti, cioè l’affidamento della prestazione. La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 27.5.2026, n. 16584, conferma questo assunto. La pronuncia…