Non sono ammessi punteggi da assegnare all’offerta economica che siano del tutto irragionevoli.
Questo è, invece, accaduto nel caso analizzato dal T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, nella sentenza 22 luglio 2025, n. 2380.
Il caso esaminato
Il caso esaminato dal Collegio riguardava una procedura per l’affidamento di una concessione demaniale marittima.
Una concorrente contestava il risultato della procedura, formulando molteplici censure, tra le quali veniva evidenziato che all’aggiudicataria con il rialzo dello 0,10% sull’importo a base d’asta erano stati attribuiti 27,17 punti ed alla ricorrente con il rialzo del 10.54% erano stati attribuiti 30 punti (il massimo).
La formula applicata pertanto, non valorizza il profilo differenziale del prezzo rendendo il criterio irragionevole.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione del Collegio
I giudici hanno stabilito che meritasse accoglimento il motivo di ricorso incidentale.
Incontestata tra le parti la corretta applicazione della formula matematica in questione, emergeva come a fronte di notevoli differenze in ordine all’offerta economica proposta, l’attribuzione del punteggio fosse totalmente disancorata dal rapporto dei prezzi offerti con ciò disattendendo non solo l’orientamento giurisprudenziale (di cui a Cons. di Stato, sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081; ma cfr. anche Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2739; 22 marzo 2016, n. 1186; 15 luglio 2013, n. 3802; 31 marzo 2012, n. 1899) secondo cui “nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta”, ma anche quello che, pur ammettendo formule matematiche funzionali a ridurre il peso marginale della parte economica ai fini dell’aggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436; Id., 23 dicembre 2019, n. 8688, 23 novembre 2018, n. 6639), condiziona tale possibilità alla previsione di una necessaria differenziazione del punteggio delle offerte economiche notevolmente diverse.
Né tantomeno tale principio, secondo i giudici, poteva ritenersi depotenziato – come affermato in sede di ricorso incidentale – dall’art. 108, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, laddove chiarisce che l’offerta economicamente più vantaggiosa implica per la stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, la necessaria valorizzazione degli “elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici”.
Infatti, non solo la disposizione detta i “criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture” e non già per le concessioni, ma non consente, in alcun modo, il possibile azzeramento delle differenze con riferimento all’offerta economica, giacché il criterio così inteso sarebbe integralmente snaturato.
Nel caso specifico, emergeva ictu oculi che la formula matematica di attribuzione di punteggi aveva l’effetto di sterilizzare totalmente le differenze tra i ribassi offerti configurandosi così come criterio contraddittorio, irragionevole ed arbitrario, alterando (dequotandolo) il peso della componente prezzo nell’ambito dell’equilibrio complessivo con la componente tecnica (Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2020, n. 2356).
Sul punto, a parere del Collegio, non meritavano accoglimento le eccezioni sollevate in sede di ricorso incidentale con riferimento:
i) alla mancata allegazione della prova di resistenza poiché l’illogicità del parametro adottato, non escludeva in assoluto che una formula matematica, diversa da quella in esame, potesse modificare l’esito della gara, tenuto conto che la distanza tra i due concorrenti (61,75 e 38,50 punti = 23,25) in sede di offerta tecnica non era superiore ai 27,17 punti assegnati alla controinteressata;
ii) al tenore del d.lgs. n. 36/2023 che sollecita il confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta.
Conclusioni
La fondatezza del motivo del ricorso principale implicava l’accoglimento del correlato profilo prospettato con il ricorso incidentale con la conseguente sostituzione della formula matematica in contestazione e la riedizione della gara quantomeno dalla fase di presentazione delle offerte economiche onde garantire la neutralità del criterio ed eliminare qualsiasi sospetto di elaborazione della formula alla luce delle offerte presentate.
L’esito giustificava la compensazione delle spese del giudizio, con esclusione del rimborso del contributo unificato, che è stato posto a carico dell’Amministrazione intimata.
