La recente sentenza del Tar Lazio-Roma , Sez. II-, del 29 luglio 2025, n. 14961 riguarda il giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto la impugnazione in sede giurisdizionale della rettifica della graduatoria finale di merito del concorso indetto dal Comune per posti di Agente della Polizia Locale, nel caso di censura della omessa previsione di una riserva di posti.
In materia di concorsi pubblici, deve ritenersi che la giurisdizione del G.A. è limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso e non anche estesa alle controversie relative alle pretese all’assunzione basate sull’esito del concorso, devolute alla giurisdizione del G.O., al quale è rimesso il sindacato sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione dell’atto amministrativo presupposto.
Ne discende come rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie con le quali non si contesta la graduatoria del concorso, ma la esistenza o meno di una riserva di posti ex lege in favore degli idonei del concorso e, specificamente, per coloro che – come il ricorrente – hanno svolto e concluso senza demerito il Servizio Civile Universale, in ossequio a quanto stabilito all’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 (TAR Marche, Sez. I, 21 aprile 2021, n. 346; TAR Lombardia-Milano, Sez. III, 26 maggio 2021, n. 1276).
La giurisdizione del giudice amministrativo è, dunque, limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso e non anche estesa alle controversie relative alle pretese all’assunzione basate sull’esito del concorso, per l’appunto devolute, come anzidetto, alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale è rimesso il sindacato sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione dell’atto amministrativo presupposto.
Ne discende come rientrino, dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie con le quali non si contesta la graduatoria ma la esistenza o meno di una riserva di posti ex lege in favore degli idonei del concorso.
Tale principio è stato affermato tanto nell’ipotesi di mancata valutazione del titolo di riservatario nella graduatoria definitiva (Cass. S.U. 15 maggio 2003 n. 7507), sia in fattispecie in cui si denunciava l’elusione della riserva, attraverso l’articolazione della graduatoria in più fasce (Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3409; SU 14 gennaio 2009 n. 561), sia in relazione alla domanda proposta per il risarcimento del danno, in ragione della omessa valutazione, nel concorso espletato, del titolo di riserva (Cass. SU 28 maggio 2007 n. 12348).
