Il TAR, con sentenza n. 11949 del 20 settembre 2022, ha dato un’interpretazione di “subentro nel contratto” come possibilità, per il ricorrente vincitore, di subentrare, ex ante, nel contratto, ossia di sostituirsi all’originario vincitore della gara nella posizione di parte contraente con la stazione appaltante per l’esecuzione della prestazione indicata nell’offerta sin dall’inizio. Non solo, quindi, per la parte residua.
