Nel nuovo codice appalti la clausola di revisione prezzi è obbligatoria.
Finora essa è stata consentita solo quando esplicitamente prevista nei bandi di gara (art. 106, comma 1, lett. a del Dlgs 50/2026) con la conseguenza che le stazioni appaltanti non possono rivedere i costi durante l’esecuzione del contratto, comunicando il divieto di variazione dei prezzi direttamente nei documenti di gara.
La ratio è che, funzionando in maniera automatica sulla base di indici, dovrebbe rendere certa e rapida l’adeguamento dei prezzi dell’appalto, su ispirazione del modello francese.
