Che la decisione sulle richieste di segretare i documenti offerti spetti in via esclusiva al Rup è molto da dubitare. E’ certo che tale provvedimento non vada adottato dal responsabile di fase, nè gli possa essere delegato. Ma, il Rup è chiamato ad adottare gli atti specificati dall’allegato I.2: tra essi non rientrano le decisioni in merito all’accesso.
Vero è che l’articolo 7, comma 2, del citato allegato dispone che “Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.
Ora, l’articolo 6, comma 6, del dPR 184/2006 dispone: “Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all’unità organizzativa o altro dipendente addetto all’unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente”.
Quindi esiste la norma che attribuisce espressamente ad altri soggetti, diversi dal Rup, la competenza a decidere sul procedimento di accesso.
Certo, il procedimento regolato dal codice dei contratti ha degli elementi di specialità procedurali, ma si tratta pur sempre di esercizio del diritto di accesso, sicchè entrano in gioco le norme della legge 241/1990 e quelle attuative di essa. Va ricordato che ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), del d.lgs 36/2023 “alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241”. L’articolo 35, comma 1, aggiunge: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
