Procedure ordinarie sotto soglia: si applicano le garanzie semplificate

Secondo il Mit nel caso che gli enti appaltanti intendano attivare procedure ordinarie pur per importi sotto soglia, in ogni caso le garanzie da richiedere eventualmente sono quelle previste dalle regole speciali del sotto soglia. Il parere 3651 del 2 ottobre 2025 esprime un fondamentale richiamo alla tutela della proporzionalità e della sostenibilità economica delle…

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Secondo il Mit nel caso che gli enti appaltanti intendano attivare procedure ordinarie pur per importi sotto soglia, in ogni caso le garanzie da richiedere eventualmente sono quelle previste dalle regole speciali del sotto soglia.

Il parere 3651 del 2 ottobre 2025 esprime un fondamentale richiamo alla tutela della proporzionalità e della sostenibilità economica delle partecipazioni alle procedure sotto soglia.

La riduzione degli oneri partecipativi è connessa ad una valutazione preliminare effettuata dal legislatore, il quale ha ritenuto opportuno ampliare l’accesso degli operatori economici a questo genere di affidamenti. Tale allargamento passa attraverso una riduzione dei requisiti soggetti e tecnici, ma anche procedurali, tale da rendere il mercato concorrenziale aperto ad operatori economici che altrimenti non avrebbero la forza di confrontarsi, perchè troppo piccoli, oppure l’interesse a partecipare, perchè troppo grandi.

Le stazioni appaltanti possono decidere di non applicare molte delle “semplificazioni” previste nel sotto soglia, in particolare per quanto concerne i sistemi ed i criteri di individuazione del contraente, nel caso in cui ritengano necessario mettere in opera le garanzie di maggiore apertura del mercato, concorrenza e trasparenza (che, si ricorda, sono componenti necessarie del “risultato”) date dalle procedure ordinarie rispetto all’affidamento diretto o alle negoziate sotto soglia.

Ma, tale scelta – da taluni erroneamente considerata di “aggravamento” procedurale (si ha aggravamento solo se la PA introduce in una procedura passaggi operativi ulteriori da quelli previsti dalla norma, non se legittimamente sceglie tra diverse procedure optando per una più strutturata e garantista di un’altra) – può valere solo per l’amministrazione stessa. E’ la stazione appaltante a rinunciare, in base ad una ponderata valutazione, alle modalità “accelerate” proprie del sotto soglia. Tale rinuncia non è opportuno travolga anche la posizione degli operatori economici, posto che, come evidenzia il Mit, la particolare struttura semplificata del sotto soglia dipende di per sè dal valore del contratto, considerato dalla UE tale da non rendere necessarie tutte le accortezze obbligatorie, invece, nel sopra soglia.

In effetti, aprire il mercato nel sotto soglia, avvalendosi delle procedure ordinarie invece dell’affidamento diretto o della negoziata riservata a poche ditte, ma regolare la gara con modalità in qualche modo eccessive o escludenti, come la richiesta di garanzie effettivamente pensate per importi molto maggiori a copertura di rischi procedurali molto più elevati, significa traslare sul mercato oneri impropri.

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