Rapporti tra affidamento diretto e opzioni di durata/prosecuzione

Le riflessioni espresse (L. Oliveri “Ancora sulla proroga dell’affidamento diretto” ma anche il precedente “Matrimonio difficile tra proroga ed affidamento diretto”) sulla rivista sono effettivamente rilevanti e certificano il continuo “associare” dell’affidamento diretto a concetti/riferimenti che a questo non appartengono e che, piuttosto, appartengono alla classica procedura di gara. Stessa cosa che accade, per citare…

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Le riflessioni espresse (L. Oliveri “Ancora sulla proroga dell’affidamento diretto” ma anche il precedente “Matrimonio difficile tra proroga ed affidamento diretto”) sulla rivista sono effettivamente rilevanti e certificano il continuo “associare” dell’affidamento diretto a concetti/riferimenti che a questo non appartengono e che, piuttosto, appartengono alla classica procedura di gara. Stessa cosa che accade, per citare esempi recenti, anche con la sentenza del Tar Sardegna n. 793/2025 in cui, in relazione all’affidamento sviluppato dalla stazione appaltante (configurato in termini di affidamento diretto) si “parla” di procedura di gara e similari. Nel caso di specie, il procedimento aveva ben poco dell’affidamento diretto e non appare utile, per chi scrive, associare anche – come è accaduto – affermazione secondo cui l’affidamento diretto deve essere motivato.   In realtà, nel caso citato, la motivazione era necessaria perché è stato posto in essere un’autentica procedura competitiva e la “scelta” dell’operatore ad offerta meno conveniente (rispetto agli altri) necessità ovviamente di una motivazione (che non ha nulla a che vedere con la “motivazione” dell’affidatario nell’affidamento diretto).   

Richiami, pertanto, che alimentano più di un equivoco ed ancora rallenta questa fase di approdo ad una nuova configurazione dell’affidamento diretto (tradizionalmente demonizzato ed  ancorato alla rigorosissima motivazione ponendosi come eccezione alla doverosa evidenza pubblica) che nelle “micro soglie” dell’art. 50 è procedimento ordinario (praticamente da utilizzarsi di default salvo motivazione a valenza  interna che certifichi la necessità/esigenza di utilizzare una procedura di gara).

La stessa cosa, pare a chi scrive, nel parere del MIT (n. 3677/2025)  oggetto dell’attenta analisi sopra citata.

L’affidamento diretto e le opzioni

Tra il quesito ed il riscontro (che si riportano a confronto), a sommesso avviso, esiste infatti una differenza sostanziale visto che solo nel riscontro si usano riferimenti probabilmente non riferibili all’affidamento diretto.

Il quesito  Il riscontro
Nel caso di affidamento diretto di lavori di manutenzione, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera a), sull’arco temporale di 24 mesi, la S. A. può prevedere la facoltà di proroga per altri 12 mesi, restando l’importo complessivo sui 36 mesi inferiore a 150.000,00 Euro? Tale possibilità confligge nell’affidamento diretto con il principio di rotazione? La possibilità di proroga, ai sensi dell’articolo 120 comma 10, sarà indicata nella richiesta di offerta sulla piattaforma digitale e sulla determinazione di affidamento.L’art 14 comma 4 del Dlgs 36/23 prevede che: “Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara…”. Pertanto, laddove la stazione appaltante abbia stimato il valore dell’appalto comprensivo di proroghe e rinnovi ed il valore complessivo sia inferiore alle soglie di rilevanza europea e purché tali modifiche siano presenti ed esplicitate correttamente nei documenti di gara, la stessa potrà valutare di far ricorso alle procedure di cui all’art. 50 comma 1 del codice.

Nel quesito, il soggetto istante pare presidiare correttamente la questione evidenziando che la possibilità di utilizzare la proroga programmata risulta, semplicemente, come una tecnica/modalità operativa. In pratica pur potendo affidare una prestazione nell’ambito dell’importo fissato nell’art. 50, viene valutata la possibilità di assegnare prestazioni per un importo inferiore con la possibilità (opzione rimessa alla decisione del RUP della stazione appaltante) di prorogare l’affidamento entro e non oltre le soglie predette.

Astraendo dalle motivazioni, che possono essere diverse, il RUP – in sostanza -, si riserva l’ulteriore prosecuzione applicando però le condizioni minime legittimanti che riguardano la gara tradizionale ovvero programmare la possibile estensione della durata del contratto.

Una motivazione, ad esempio, potrebbe essere quella di evitare poi un riaffido che andrebbe in contrasto con  il criterio della rotazione.

Dal quesito, però, emerge chiaro il presidio dell’attuale disciplina in materia di proroga anche se non espressamente riferito all’affidamento diretto (riferimenti che si possono leggere sia nel comma 1, lett. a) dell’articolo 120, nel comma 10 dello stesso articolo e quindi nello stesso articolo 14).

Il concetto, che viene salvaguardato, è lo stesso si può parlare di proroga legittima (quella programmata ex comma 10 dell’art,. 120) solamente se si è trasparenti e se si programma la possibilità di utilizzare l’opzione rimessa ad esclusiva decisione del RUP della stazione appaltante.

L’instante, non a caso, chiarisce    che “La possibilità di proroga, ai sensi dell’articolo 120 comma 10, sarà indicata nella richiesta di offerta sulla piattaforma digitale e sulla determinazione di affidamento”.  

Ovvero i documenti principali – secondo la logica minimalista seguita dagli estensori del codice -, che riguardano l’affidamento diretto.

Il problema è se sia corretto, o meno, chiamare questi documenti come “documenti di gara” visto che l’affidamento diretto non è una procedura di gara.

I documenti di gara

Pe individuare i documenti in parola, nel codice è stata prevista l’inedita – rispetto al pregresso regime – la disposizione contenuta nell’articolo 82 in cui si legge che:  

Costituiscono documenti di gara, in particolare:

a) il bando, l’avviso di gara o la lettera d’invito;

b) il disciplinare di gara;

c) il capitolato speciale;

d) le condizioni contrattuali proposte”.

Il comma 2 ricorda – secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato – che “In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di cui al comma 1 prevalgono quelle inserite nel bando o nell’avviso di gara”.

Capitolato e condizioni contrattuali proposte – fin dalla fase di avvio dell’affidamento diretto con la “richiesta di offerta” sono sicuramente presenti (almeno in relazione ad un certo tipo di prestazioni).

Il riscontro, quindi, non pare direttamente centrato sulla richiesta se non nel momento in cui si ricorda l’esigenza di una previa programmazione.

L’attuale configurazione della proroga programmata, comma 10 dell’art. 120, risulta calibrata, evidentemente, sulla classica gara visto che nello stesso si legge che “Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante”.

Riferimenti simili si leggono anche nell’art. 14 comma 4 in cui si ribadisce – come nel pregresso –,  che “Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto”.

Il riscontro, pertanto, a sommesso avviso, avrebbe dovuto centrare direttamente il quesito ammettendo, come si deve ammettere, che la valorizzazione dell’opzione non può che passare attraverso una previa e corretta programmazione (anche per rispettare le micro soglie).

Aspetto, ad esempio, che potrebbe essere valorizzato anche in una decisione dirigenziale che spiega come andrà a svilupparsi, sulla PAD, l’affidamento diretto superando, in questo modo, sia i limiti determinati dall’esigenza di adottare un unico atto (la decisione di affidamento a valle piuttosto che una decisione a contrarre a monte) e, soprattutto, di adempiere alle richieste dell’ANAC in tema di digitalizzazione (considerato che nell’affidamento diretto il CIG segue l’affidamento).

Si tratta della richiesta indicata nel comma 3, dell’art. 3 della deliberazione ANAC n. 264/2023 in cui si legge che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell’articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza dell’intera procedura contrattuale, dall’avvio all’esecuzione”.

E la spiegazione viene fornita dall’autorità con la FAQ B12 che sotto si riporta:

B.12. – Come ottengo il collegamento ipertestuale, che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto, da pubblicare in “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.3 c.3 della delibera n.264/2023 ?

Il collegamento ipertestuale ha il seguente formato: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=XXXXXXXXXX, dove XXXXXXXXXX va sostituito con il CIG della specifica procedura.  

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