News e approfondimenti dai media (dal 3 al 7 ottobre 2022)

Testata lavoripubblici.it TITOLO: Durc irregolare? L’esclusione dalla gara è legittima Una falsa dichiarazione contributiva comporta esclusione dalla gara e l’annotazione al casellario da parte di ANAC Testata iusemanagement.og 3.10.2022 TITOLO: Sbaglia ad inviare il file dell’offerta. E’ ammissibile l’accettazione dell’offerta fuori termini, se con firma digitale e con data anteriore certa. Di Dario Di Maria…

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Testata lavoripubblici.itTITOLO: Durc irregolare? L’esclusione dalla gara è legittima Una falsa dichiarazione contributiva comporta esclusione dalla gara e l’annotazione al casellario da parte di ANAC
Testata iusemanagement.og 3.10.2022TITOLO: Sbaglia ad inviare il file dell’offerta. E’ ammissibile l’accettazione dell’offerta fuori termini, se con firma digitale e con data anteriore certa. Di Dario Di Maria

… L’Amministrazione ha dunque legittimamente – ed anzi doverosamente- provveduto alla riammissione di un’offerta risultata certa nei contenuti, nella data e nella riferibilità al proponente, alla stregua di una interpretazione del bando coerente con gli istituti ed i principi dell’ordinamento volti alla selezione della migliore offerta mediante la più estesa competizione concorrenziale in condizioni di parità, sia pur mediante l’attivazione da di un sistema di gara risalente nel tempo e sconosciuto all’ordinamento euro unitario. …

Il Consiglio di stato consente alle PA di operare con l’occhio al presente e non al passato. Gli strumenti di gestione telematica degli appalti, nonchè, la tracciabilità piena dei contenuti, della data e della provenienza dei documenti digitali consentono di rimediare a possibili errori veniali, cosa che nel sistema cartaceo non sarebbe stato possibile, con piena applicazione del principio di concorrenzialità e partecipazione.

Testata (La Gazzetta degli Enti Locali 3/10/2022)TITOLO: Le modifiche all’ordinamento professionale nella ipotesi di CCNL Funzioni Locali A. Bianco 

Disamina ampia della preintesa

Testata NT+ 3.10.2022TITOLO: Più spazio alle varianti in corso d’opera nel nuovo codice di Mauro Salerno

Il subappalto a cascata è un rischio.

La flessibilizzazione di varianti che compensino i costi dei materiali o dell’energia con sistemi di lavorazione innovativi e meno costosi è doverosa.

Testata NT+ 30.10.2022TITOLO: Comuni, dall’antievasione solo 6,2 milioni di premi di Gianni Trovati

Ma, qualcuno ha mai creduto davvero alla funzionalità di questi incentivi?

Testata NT+ 3.10.2022TITOLO: Società pubbliche, assunzioni nulle se la prova scritta non è anonima di Gaetano Caputi

Inutile pensare che l’applicazione dei “principi” valevoli per i concorsi pubblici consista in una possibilità, per le società pubbliche, di attuarli in modo sfumato.

Si tratta di principi discendenti dalla Costituzione, per cui non consentono spazi per modifiche attuative, volti a ridurre gli effetti in particolare dell’imparzialità e parità di condizioni.

Sarebbe utile che le partecipate comprendano una volta e per sempre che sono chiamate a svolgere concorsi con totale e piena applicazione di tutte le regole di apertura e cautela previste per la PA.

Introdurre deroghe ad una delle principali cautele, l’anonimato, è davvero e solo sintomo di mala amministrazione e di travisamento plateale delle norme.

Testata NT+ 3.10.2022TITOLO: Niente deroghe al tetto dell’accessorio per le Unioni dei comuni di Luciano Cimbolini

Le unioni sono fuori dall’applicazione del d.l. 34/2019. Nessuna interpretazione estensiva può mutare un quadro normativo vincolante.

Testata NT+ 3.10.2022TITOLO: Danno erariale per la consulenza senza parere obbligatorio dell’organo di revisione di Corrado Mancini

L’articolo 1, comma 173, della legge 266/2006, dispone: “Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione”.

L’articolo 1, comma 42, della legge 311/2004, prevede, invece: “L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti”.

Può esservi dubbio alcuno che la norma successiva, la quale non contempla più il parere dell’organo di revisione, abbia implicitamente abolito la norma precedente, che invece prevedeva la valutazione di tale organo?

Applicando i normalissimi canoni dell’interpretazione delle leggi, non vi è nessun dubbio che la norma del 2004 risulti per quella parte abrogata implicitamente.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con delibera 119/2022, tuttavia, con una lettura del tutto arbitraria e certamente non condivisibile, ritiene che invece l’articolo 1, comma 42, della legge 311/2004 sia ancora vigente, appoggiandosi su pareri precedenti, per altro per nulla dirimenti sul punto.

Non solo, quindi, la Sezione opera una sorta di reviviscenza pretoria di una norma chiaramente abrogata tacitamente, ma su di essa costruisce e ventila responsabilità erariali e disciplinari, che deriverebbero dalla mancata acquisizione del parere dell’organo di revisione sugli incarichi esterni.

Un metodo di lavoro e di interpretazione estremamente discutibile, anche alla luce di un fattore non secondario: il Legislatore ha voluto espungere la valutazione dei revisori in merito ai contratti anche per la semplice considerazione della completa e totale inutilità di tale parere. I revisori non possono essere chiamati a valutazioni di merito e di legittimità, mentre, per la questione connessa alla spesa, i controlli connessi agli invii alla magistratura contabile per gli incarichi a partire da 5.000 euro, i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dal Tuel e l’attività del responsabile dei servizi finanziari appaiono più che sufficienti e ben più profondi ed estesi rispetto al contributo che possano dare organi di revisione, troppo spesso composti da professionisti non competenti in tema di normativa amministrativa.

Testata NT+ 3.10.2022TITOLO: Danno erariale al funzionario che autorizza il rimborso delle spese legali senza presupposti di legge di Michele Nico

C’è un problema gravissimo, nella PA, della presenza di personale poco preparato e volto a commettere errori gestionali oltre il clamoroso.

Testata lavoripubblici.itTITOLO: Qualificazione stazioni appaltanti, ANAC approva le Linee Guida definitive Le Linee guida individuano i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di Redazione tecnica – 04/10/2022

Sarà un bagno di sangue, quando l’effetto imbuto imporrà alle amministrazioni certificate di formare liste d’attesa destinate ad allungarsi nel tempo.

Testata NT+ 4.10.2022TITOLO: Pa, in dieci anni stipendi reali fermi – Spesa totale giù di un punto di Pil di Gianni Trovati

Chi lo avrebbe mai detto?

Testata NT+ 4.10.2022TITOLO: Gare, se nel bando non c’è il Cig niente esclusione per il mancato contributo all’Anac di Massimo Frontera

Prigionieri di codici ed algoritmi…

Testata Le AutonomieTITOLO: Smart working e orario multiperiodale: alla caccia di strumenti per contenere il caro bollette 04/10/2022 Luigi Oliveri 

Il periodo più grave della pandemia è passato, senza che sia stato tratto alcun minimo insegnamento dalle conseguenze di fatti che rivelino l’inadeguatezza di modelli organizzativi dati per scontati, ma fortemente inefficienti.

Ci si riferisce, in particolare, all’organizzazione del lavoro, all’utilizzo degli spazi aziendali, ai tempi di spostamento, all’attenzione al risultato dello svolgimento di compiti noti e definiti piuttosto che al segmento orario nel quale realizzarli: in una parola, si parla di lavoro agile.

La pandemia è passata, ma le riflessioni sull’opportunità del lavoro agile stanno tornando prepotentemente, a causa di una nuova vera e propria emergenza, non sanitaria (per fortuna) ma economica: il caro energia.

Molte aziende stanno riscoprendo per la seconda volta in pochi anni le opportunità connesse allo smart working, correttamente inteso come forma di organizzazione del lavoro, che può anche essere percepito dal lavoratore quale strumento di conciliazione vita-lavoro e non solo strumento emergenziale o di solo welfare.

Le considerazioni sono semplici: gli impianti di produzione e l’apertura degli uffici per le ore necessarie all’attività, a causa dell’aumento esponenziale delle utenze dell’energia, costano tantissimo, troppo.

Una razionalizzazione di tali spese non può non sollecitare soluzioni diverse dell’organizzazione, tendenti a mettere quanto più possibile sotto controllo i costi.

Lo smart working è certo una tra queste soluzioni. Applicato ovviamente alle sole attività compatibili in modo accorto, può consentire di spegnere luci e riscaldamenti per interi settori di edifici e stabilimenti per periodi settimanali o mensili prefissati, in modo da aiutare a ridurre le fortissime spese connesse alla bolletta energetica.

Ovviamente, il lavoro agile non è l’unica soluzione. Nell’articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore “Caro energia, il contratto aziendale può adattare l’orario lavorativo”, Mauro Marrucci ricorda che l’orario su 4 giorni settimanali o l’orario multiperiodale, che “spalma” le ore annuali in modo non uniforme tra i vari mesi, consentendo di incrementare l’orario in certi periodi a fronte di una sua riduzione in altri, possono essere strumenti alternativi o integrativi alla riorganizzazione mediante smart working.

Lavorare meno giorni per più ore al giorno, finché resti possibile il riposo giornaliero di almeno 11 ore e sia attuabile la pausa di almeno 10 minuti (ai sensi del d.lgs 66/2003 e della contrattazione collettiva) è possibile. Come anche, appunto, modificare a fisarmonica l’orario mensile, ovviamente garantendo una preventiva programmazione, così da permettere ai lavoratori di organizzare a propria volta i tempi non dedicati alle prestazioni lavorative.

L’Autore ricorda che la contrattazione collettiva anche in presenza di un orario multiperiodale può prevedere una retribuzione mensile di livello costante e non necessariamente connessa alla quantità oraria lavorata nello specifico periodo.

Altro elemento che nell’articolo non viene menzionato, ma risulta necessario affrontare, consiste nella possibilità di accompagnare lo smart working con misure di incentivo, per evitare che tale forma di organizzazione del lavoro si tramuti in una traslazione dei costi dell’energia dall’impresa verso i lavoratori, che, impegnati da casa, potrebbero dover sobbarcarsi costi che altrimenti non subirebbero, lavorando nelle ordinarie sedi.

Infatti, l’articolo pubblicato su Il Messaggero (con un oggettivo taglio di esagerazione) “Il lavoro a casa costa caro fuga dallo smart working”, di Francesco Bisozzi tratta della riduzione della propensione allo smart working nel lavoro pubblico, dovuta proprio alla consapevolezza che il lavoro da casa implica un incremento dei costi forse non completamente compensabile dai vantaggi connessi alla conciliazione lavoro-vita ed ai risparmi – oggettivi – in termini di trasporti (specie se privati) stress ed organizzazione complessiva della vita familiare.

Sta di fatto che proprio l’evidenza di un passo verso lo smart working inteso (forse, finalmente) come opportunità organizzativa e non più solo come rimedio ad emergenze o paternalistica misura di welfare, traccia ancora una volta un profondo solco tra il settore del lavoro privato, rispetto a quello pubblico, confermando che la PA “come un’azienda” è solo un’utopia impossibile, finché non si decida una volta e per sempre di abolire tutte le speciali regole sul lavoro incombenti sulla PA (ma, ricordiamo che a fondamento di tali speciali regole, a parte la disciplina del reclutamento tramite concorsi, sta la necessità di tenere sotto controllo una spesa complessiva che sfiora il 20% di quella totale: quando si parla di lavoro pubblico, si parla anche necessariamente di politica economica).

Pensiamo, ad esempio, al rimedio dello smart working, magari organizzato a “scaglioni”, connessi a piani o volumi di edifici che a turno un’amministrazione valuti opportuno spegnere, così da ottenere risparmi. Si tratta di esigenze che cominciano ad essere particolarmente sentite, se non essenziali, nei comuni, anche in considerazione della loro allocazione in edifici storici, sovradimensionati, con fortissima dispersione termica e scarsa efficienza energetica.

Fino al 31 dicembre 2022, grazie all’ennesima proroga, un’azienda privata può ancora adottare lo smart working come misura di risparmio energetico avvalendosi della qualificazione “emergenziale” dello strumento. In altre parole, il privato può ancora disporre i propri dipendenti in via unilaterale, senza necessità dell’accordo individuale.

Nel pubblico, questo non è possibile. Da quasi un anno, infatti, si è predicata un applicazione “intelligente” dello smart working, ma i vincoli imposti nel pubblico oggettivamente partecipano poco all’intelligenza evocata: infatti, l’accordo individuale è necessario.

Un sindaco, allora, che volesse chiudere il comune il venerdì e collocare i dipendenti in smart working (avendo ovviamente valutato la sussistenza dei prerequisiti per procedere) dovrebbe indurre i funzionari intanto ad attivare la defatigante raccolta degli accordi (ma, nei piccoli comuni il ridotto numero dei dipendenti rende l’operazione piuttosto semplice). Tuttavia, basta che un solo dipendente, reso perplesso dal rischio che il lavoro agile scarichi addosso a lui i costi dell’energia, ed il piano di risparmio salta per aria: tenere aperto un intero edificio, nel quale è altamente improbabile la sussistenza di sistemi di selezione dei locali da riscaldare, è ovviamente totalmente diseconomico ed irrazionale.

L’intelligenza predicata si scontra con l’ottusità delle regole di disciplina dello strumento: l’accordo individuale non consente la pianificazione dell’organizzazione come possibile metodo di contenimento delle spesa. In sostanza, si ha la dimostrazione che l’eccessiva enfasi all’accordo individuale data da una regolazione dello smart working nel pubblico orientata a vedere l’istituto come quasi solo strumento di welfare, costituisce un vincolo operativo certamente poco opportuno in generale, ed ancor meno nella situazione della nuova emergenza energetica.

L’accordo individuale dovrebbe regolare il modo con cui si svolge la prestazione in lavoro agile, disciplinando in particolare i compiti da svolgere ed il sistema per controllare i risultati, non qualificarsi come fonte della disposizione in lavoro agile. La fonte, la decisione organizzativa, in quanto tale, dovrebbe essere appannaggio esclusivo del datore, magari suffragata da una relazione sindacale collettiva decentrata come il confronto preventivo.

In questa fase, quindi, il datore pubblico, che in astratto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs 165/2001, dovrebbe agire “con i poteri del privato datore di lavoro”, rispetto al privato ha le mani legate ed è privo persino di una piena autonomia organizzativa.

Non solo: la rigidità della contrattazione e della disciplina della spesa del personale impedisce al datore pubblico quel che è consentito al privato: cioè attenuare le possibili resistenze alla collocazione in smart working, assicurando ai dipendenti rimborsi o indennità forfettarie. Se il datore pubblico si inventasse simile sinallgma, perfettamente normale nel privato, si esporrebbe a sicura responsabilità erariale: dunque, non vi sarebbe nessun reale beneficio.

E la soluzione della riduzione delle giornate lavorative, da 5 a 4?, per esempio? L’articolo 22 del Ccnl 21.5.2018 del comparto Funzioni Locali è lapidario: “Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici”. Si può aumentare il numero delle giornate lavorative, ma non ridurlo. A meno che non si faccia ricorso all’orario multiperiodale. L’articolo 25 del citato Ccnl permette la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività lavorativa. I periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma non possono superare, rispettivamente, le 13 settimane, anche se la contrattazione decentrata può modificare tale numero. In particolare, le forme di recupero della maggiore estensione del lavoro, quando si stia nei periodi di minor carico di lavoro, “possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative”.

Una strada, dunque, per programmare la riduzione della spesa energetica potrebbe consistere nell’avviare la contrattazione decentrata volta a raddoppiare il numero delle settimane nelle quali concentrare aumenti e riduzioni della concentrazione dell’orario di lavoro e provare a ridurre le giornate lavorative in inverno, aumentando le ore in primavera-estate, quando le esigenze di consumo del riscaldamento e dell’energia elettrica si riducono (sempre che si contenga e di molto l’utilizzo dei condizionatori).

In questo modo, nessun singolo dipendente sarebbe chiamato ad un accordo individuale, come nell’ipotesi del lavoro agile e, quindi, l’approccio organizzativo datoriale risulterebbe decisivo, anche perché basato su relazioni sindacali a monte.

L’orario multiperiodale con riduzione secca delle giornate lavorative e delle ore (poniamo, da 36 a 30, per la chiusura il venerdì) è migliore dell’idea di concentrare l’intero orario in 4 giorni; in tale ultimo modo i risparmi sulle utenze potrebbero non rivelarsi efficaci e comunque un lavoro quotidiano per 9 ore farebbe crescere e di molto la spesa per i buoni pasto, ad esempio.

Per le amministrazioni pubbliche (come anche per i datori privati, ma sulla base di una regolamentazione diversa) vi è un’ulteriore alternativa: il “lavoro da remoto”, attualmente regolato contrattualmente nel comparto Funzioni Centrali, e per gli altri dalle Linee Guida del 30 novembre 2021, in attesa di disciplina nella contrattazione nazionale collettiva (nel comparto Funzioni Locali la preintesa contiene specifiche clausole sul lavoro remoto, il cui contenuto è quasi la riproduzione letterale delle citate Linee Guida).

Si tratta di una modalità dello svolgimento del lavoro prestato “con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporti la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato”. Insomma, si lavora nel medesimo segmento dell’orario di lavoro aziendale, ma in altra sede rispetto a quella ordinaria. Tale sede può essere l’abitazione: ma, poiché anche nel caso del lavoro da remoto occorre l’accordo individuale, si porrebbero i problemi visti sopra per il lavoro agile.

Oppure, e questo è l’elemento interessante, si possono scegliere “altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite”.

L’ente potrebbe scegliere, dunque, di “validare” una postazione lavorativa non nella propria sede, ma in altra collocazione logistica, presso appunto un centro di coworking, ove il dipendente sia chiamato a rendere l’attività, come si trattasse di un ufficio decentrato.

I vantaggi possono essere alcuni. Il maggior costo energetico casalingo non sarebbe più di ostacolo all’accordo individuale; il centro satellite o di coworking potrebbe anche essere collocato (questo riguarda enti di grandi dimensioni o comunque dislocati in molte diffuse sedi territoriali) in località maggiormente e più facilmente accessibili.

Certo, occorrerebbe assicurarsi che i costi dell’utilizzo di centri di coworking o satellite risultino maggiormente convenienti dei costi energetici ordinari.

Le pubbliche amministrazioni, però, hanno una possibilità molto importante: convenzionarsi tra esse (gli enti locali applicando l’articolo 30 del d.lgs 267/2000, tutte le altre utilizzando l’articolo 15 della legge 241/1990), per creare centri satellite condivisi. Pensiamo ad un comune di medie dimensioni, in posizione strategica tra il comune capoluogo ed un territorio omogeneo e rilevante della provincia; potrebbe proporsi come centro satellite, ospitando dipendenti degli altri comuni della cerchia data, consentendo loro di ridurre il costo della bolletta, prevedendo in convenzione metodi di ripartizione delle spese; contestualmente, il comune ospitante potrebbe dare logica ed efficienza all’utilizzo di spazi magari sovradimensionati rispetto alla presenza di persone che vi lavorano, ma egualmente riscaldati ed illuminati (biblioteche o sale civiche, per esempio).

Certo, se lavoro agile o lavoro da remoto possono essere visti come strumenti dell’organizzazione finalizzati alla riduzione della bolletta delle PA, che significa – per essere molto chiari – risparmio non solo di quel comune o di quell’ente, ma risparmio di spesa pubblica e cioè di tutti, la loro applicazione davvero intelligente dovrebbe fare a meno di algoritmi ed alchimie nella logica della “prevalenza” della presenza.

La pandemia e la crisi energetica dovrebbero aver insegnato che vincoli, atteggiamenti pregiudiziali, paletti e lacci non sono mai utili all’evoluzione dei sistemi organizzativi.

Testata ildirittoamministrativo.itTITOLO: Il Consiglio di Stato si esprime sulla differenza tra soluzioni migliorative e varianti.

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 21 settembre 2022, n. 8123.

Le distinzioni suggerite dal Consiglio di stato con sentenza della Sez. V 21 settembre 2022, n. 8123, tra soluzioni migliorative e varianti, appaiono logiche e correttamente esposte, ma restano, purtroppo, eccessivamente indefinibili.

Qual è, sul piano concettuale, in effetti, il discrimine tra soluzione tecnica che non incide sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto, integra, precisa o migliora il progetto?

Tutto, a ben guardare, dipende dalla qualità del progetto, dalla sua analiticità, dalla completezza e, anche, dalla consapevolezza dell’esistenza di soluzioni tecniche differenti.

Se un progetto resta indefinito, sì da trasformare di fatto il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa in una sorta di appalto integrato sotto mentite spoglie, allora i confini tracciati sul piano giurisdizionale divengono molto labili.

Occorrerebbero parametri tecnici, costruttivi e progettuali precisi: i concetti amministrativi non sono sufficienti.

Testata lavoripubblici.itTITOLO: Cause di esclusione e gravi illeciti professionali: la valutazione dei requisiti morali Nuovo parere ANAC: è rimessa alla valutazione della Stazione Appaltante la decisione di escludere un concorrente dalla gara per gravi illeciti professionali di Redazione tecnica – 05/10/2022

La procedura di gara è caratterizzata da moltissimi passaggi che richiedono valutazioni tecnico giuridiche e non connesse alla tecnica edilizia e costruttiva.

Il Rup, però, dispone l’articolo 31 del d.lgs 50/2016, per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico.

Non è difficile comprendere come le valutazioni discrezionali richieste dal complesso processo di verifica dei requisiti generali per contrattare, incidenti sulla fase di stipulazione del contratto, non attengano strettamente al bagaglio delle competenze di un tecnico.

E’ vero che ai sensi del comma 1 del citato articolo 31 “il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato”.

Ma, la verifica dei requisiti generali, strettamente connessa alla sottoscrizione del contratto, poichè finalizzata al consolidamento della negoziazione, è da considerare pertinenza di un profilo tecnico?

Dev’essere anche in questo caso il Rup ad esercitare una discrezionalità connessa ad un bagaglio di competenze oggettivamente non pertinente ad una figura tecnica?

La risposta appare ovvia, no. Come a chi scrive appare ovvio l’errore clamoroso nel quale da anni insiste la giurisprudenza amministrativa secondo la quale tocca al Rup escludere le imprese.

Si tratta di una funzione negoziale, visto che dell’efficacia propria del provvedimento amministrativo, consistente nel costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica soggettiva, svolge la funzione estintiva.

I provvedimenti di tale natura sono competenza esclusiva dei dirigenti o, nei comuni che ne sono privi, dei responsabili di servizio. Infatti, solo tali soggetti possono adottare provvedimenti che “impegnano l’amministrazione” con terzi: si tratta appunto di atti negoziali, con i quali la PA incide sulle posizioni giuridiche degli interlocutori.

I giudici amministrativi hanno dato una lettura fuorviante del comma 3 dell’articolo 31 del codice dei contratti ove è scritto “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.

Si è tratta da questa formulazione la configurazione della competenza del Rup come generale e residuale. Ma, anche a voler accoglierla (guardando le Linee Guida 3, non si ha per nulla la sensazione che il set delle competenze sia generale), non si considera che appunto è la legge (segnatamente l’articolo 4, comma 2, del d.lgs 165/2001 e l’articolo 107 del d.lgs 267/2000) ad attribuire ai dirigenti (o ai responsabili di servizio) le funzioni negoziali.

E’ comunque fondamentale che le amministrazioni istituiscano la struttura stabile di supporto al Rup, prevista dal comma 9 dell’articolo 31, nella quale ricomprendere figure amministrative operanti nell’ambito degli appalti o, negli enti di minori dimensioni, nell’ambito degli affari generali o della segreteria.

Le verifiche amministrative, comportanti esercizio di discrezionalità che impatta su valutazioni relative a reati, imposte e tasse, fatti estintivi, valutazioni e processi in contraddittorio, non possono non essere sostenute da funzionari amministrativi e non coinvolgere direttamente l’operato dell’ufficiale rogante, che deve assicurarsi per primo della capacità dell’operatore economico di agire e, dunque, di stipulare il contratto.

Testata L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 5/10/2022)TITOLO: Le troppe criticità del metodo di reclutamento della dirigenza basato sulle soft skills
Testata Italia Oggi 5.10.2022TITOLO: Identità digitale per gli statali di Giovanni Galli

Arriva l’identità digitale gratuita per tutti i dipendenti pubblici che siano ancora sprovvisti di Spid.

Ma, bisognava attivare un accordo con una specifica società? Oppure, visto che anche i dipendenti pubblici per accedere agli applicativi on line delle amministrazioni di appartenenza debbono avere lo Spid, era necessario da prima concordare con tutti i gestori dello Spid un percorso agevolato di attribuzione dello Spid a tutti i dipendenti pubblici?

Testata NT+ 5.10.2022TITOLO: Pa, concorsi unici sul portale con nuove tutele di genere di Gianni Trovati

La fascinazione dei concorsi unici è un miraggio, esistente da anni, sulla quale si continua, nonostante il flop conclamato del “concorsone” per il Sud.

Che sia utilissima la piattaforma InPa per la registrazione dei dati dei candidati, il caricamento e l’aggiornamento del curriculum e la domanda di candidatura ai concorsi, con conseguente attivazione dei canali di comunicazione connessi, è vero e sacrosanto.

L’esperienza del concorsone unico, invece, sin qui è fallimentare. Meglio utilizzare il portale per la semplificazione procedurale che consente, piuttosto di pensare di impantanare i concorsi con mega procedure.

Testata NT+TITOLO: Nuovo codice, incentivi 2% a raggio più ampio per i tecnici della Pa: premiato chi userà il Bim di Mauro Salerno   05 Ottobre 2022   Addio anche al progetto definitivo: la riforma ridurrà i livelli di progettazione da tre a due

Per una volta, semplificazioni utili.

TestataTITOLO: Consultazioni di mercato preliminari alla gara: quali obblighi ha la Stazione Appaltante? La delibera ANAC: le consultazioni sono un istituto di natura preliminare, facoltativa e non decisoria, che consente alla SA di acquisire maggiori informazioni tecniche funzionali alla predisposizione della documentazione di gara di Redazione tecnica – 06/10/2022

La confusione tra consultazioni preliminari di mercato e indagini di mercato (raccolta di manifestazioni di interesse) è ancora grande, ma le indicazioni dell’Anac appaiono sufficientemente utili per dipanare la matassa. Solo a volerle leggere e capire.

Che dire: si può solo concordare.

Testata iuesemanagement.org 5.10.2022TITOLO: Dall’omessa preventiva richiesta del CIG non deriva l’illegittimità del bando e degli atti di gara Di Dario Di Maria

CGARS, sentenza n. 956 del 22 settembre 2022

Dirimente è la considerazione che dall’omessa preventiva richiesta del CIG non deriva come sanzione la illegittimità del bando di gara e degli atti di gara.

Per fortuna vi sono ancora giudici in grado di discernere il mero adempimento bizantino-burocratico rispetto alla sostanza della legalità.

Testata NT+ 6.10.2022TITOLO: Progressioni verticali senza laurea, rebus principio del 50% dell’accesso dall’esterno di Gianluca Bertagna

La progressione verticale prevista nel periodo transitorio disposto dal Ccnl e che consente la verticalizzazione di personale anche privo del titolo di studio per l’accesso dall’esterno non può che rientrare, come qualsiasi progressione verticale, entro il limite del 50% delle assunzioni complessivamente attivate.

Testata NT+ 6.10.2022TITOLO: Proposta di aggiudicazione approvata se la stazione appaltante non si esprime entro 30 giorni dalla presentazione di Stefano Usai

La sentenza del Tar Campania, sezione III, 15.9.2022, n. 5734 non può essere condivisa.

Nell’affermare, correttamente, che decorso il termine di 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, se l’autorità competente non si pronuncia essa si considera approvata per silenzio assenso e, dunque, si forma tacitamente l’aggiudicazione, giunge, però, ad una conseguenza totalmente paradossale. Infatti, il Tar condanna l’amministrazione che abbia solo dopo 5 mesi dalla proposta di aggiudicazione annullato la procedura al risarcimento in forma specifica, cioè a stipulare il contratto: “Per effetto dell’annullamento della determina impugnata, e considerando che non risulta che la stazione appaltante abbia provveduto alla riedizione della gara, quest’ultima va condannata al risarcimento in forma specifica in favore di (Omissis), mediante stipula del contratto ai sensi dell’art. 23 del Disciplinare di gara”.

Una decisione semplicemente da respingere, per le seguenti semplicissime ragioni:

  1. ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del d.lgs 50/2016, “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta”; quindi, non scatta in capo all’operatore economico nessun diritto, nessuna posizione giuridica tutelata finalizzata alla sottoscrizione del contratto;
  2. il successivo comma 8 dispone che “Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni”. L’aggiudicazione formatasi per implicito comunque non è efficace, se non siano svolti e conclusi i controlli sui requisiti, che non possono certo considerarsi realizzati a loro volta in forma tacita. Per altro, ai sensi della legge 241/1990, per l’esercizio dell’autotutela sono disponibili 12 mesi;
  3. soprattutto, sempre il comma 8 dispone: “Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate”. Il codice dei contratti, lungi dal prevedere espressamente alcun diritto alla sottoscrizione del contratto anche in forma specifica come rimedio alla tardiva aggiudicazione, al contrario dispone esplicitamente che l’unico rimedio per l’appaltatore è sciogliersi da qualsiasi vincolo, per di più senza poter pretendere nemmeno alcun indennizzo.

Come sia possibile, allora, che il Tar Campania abbia accertato la sussistenza del diritto alla stipulazione del contratto quale risarcimento in forma specifica davvero non è dato comprendere

Testata Italia Oggi 7.10.2022TITOLO: Concorsi pubblici in 120 giorni Dalla data delle prove scritte o dalla convocazione di Luigi Oliveri
Testata Italia Oggi 7.10.2022TITOLO: In commissione psicologi ed esperti di risorse umane di Luigi Oliveri
Testata Italia Oggi 7/10/2022TITOLO: Concorsi, bandi più trasparenti Dovranno contenere gli indirizzi per i criteri valutativi di Luigi Oliveri

Le perplessità su questo sistema sono ovviamente molte.

Testata Italia Oggi 7/10/2022TITOLO: Revisione prezzi tra conferme e novità di Gianluca Russo Docente ANUTEL

La privazione delle stazioni pubbliche appaltanti dell’autonomia negoziale anche riferita alla sola possibilità di rivedere i prezzi, pur in presenza di una oggettiva situazione di mercato, la dice lunga sull’inefficienza drammatica della formulazione del codice dei contratti nel 2016.

Testata eiusTITOLO: Responsabilità amministrativa: risponde del danno all’erario il dirigente che utilizza l’auto di servizio per fini diversi da quelli istituzionali

Lapidario.

Testata NT+ 7/10/2022TITOLO: La Pa va a caccia di immobili da affittare? Per il Tar va considerata come un privato di Roberto Mangani

Si tratta di un orientamento consolidato.

Testata NT+ 7/10/2022TITOLO: Concorsi, chi ha maturato i requisiti dopo la rettifica del bando può partecipare di Pietro Alessio Palumbo

Decisione necessariamente condivisibile.

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