Il titolo di riserva per il personale interno, previsto dall’articolo 24 del Dlgs 150/2009, può essere valutato anche se non indicato nella domanda, purché il dipendente ne fosse già in possesso al momento della candidatura e lo produca nei termini indicati dall’amministrazione prima della graduatoria.
È quanto confermato dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 28 ottobre 2025, n. 8336, riferita alle progressioni verticali del “vecchio” regime, basate su concorsi pubblici con riserva dei posti, soppiantate, oggi, dalle procedure comparative interamente riservate al personale interno.
Secondo i giudici, la funzione della riserva è quella di valorizzare l’esperienza professionale maturata all’interno dell’ente e tale finalità non può essere compressa da adempimenti formali privi di specifica sanzione di inammissibilità.
La richiesta di indicazione nella domanda costituisce un onere procedimentale, non un vincolo decadenziale.
La rilevanza del titolo, infatti, emerge nella fase intermedia tra la prova selettiva e la pubblicazione della graduatoria, momento in cui l’amministrazione può acquisire la documentazione necessaria.
Il medesimo Consiglio di Stato ha ritenuto che il titolo di riserva per il personale dipendente dell’amministrazione banditrice del concorso, previsto per i concorsi pubblici all’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 e richiamato all’art. 1 del Bando, sia valutabile, sebbene non dichiarato in sede di domanda di partecipazione, se fin da allora posseduto nonché esibito, all’esito del superamento della relativa prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria, nei termini a tal fine indicati dall’amministrazione.
Deve infatti aversi riguardo alla ratio di tali titoli – quale individuata dal comma2 dell’indicata previsione normativa, che è quella di “riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni” – e al momento della correlativa valutazione che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, al pari dei titoli di preferenza, non sono, infatti, resi oggetto di esame da parte della Commissione giudicatrice, bensì vengono in considerazione solo successivamente allo svolgimento delle prove selettive, al momento della redazione della graduatoria di merito.
