Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 4213 del 19 dicembre 2025, chiarisce che l’invio della domanda via PEC dal domicilio digitale censito in INI-PEC è modalità valida ed equipollente alla sottoscrizione digitale ai sensi dell’art. 65, co. 1, lett. c-bis) CAD. La norma eterointegra la lex specialis e rende illegittima l’esclusione automatica per sola assenza di firma digitale, quando la provenienza è garantita dalla PEC e la domanda reca firma autografa. In tali casi prevale l’interesse alla partecipazione e l’amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio, senza espulsione immediata. Il principio è affermato per contratti di scopo, con espresso richiamo nella motivazione agli appalti pubblici.
