Solo eventi imprevedibili giustificano assunzioni per progressioni verticali che precedano assunzioni per concorso.

Sul portale neopa l’articolo “Progressioni verticali: il rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno non presuppone necessariamente la contestualità delle assunzioni” si commenta la pronuncia della Cassazione civile, Sezione 6, 11 ottobre 2022 n, 29719. E’ un’ordinanza da leggere ed applicare con attenzione. Le PA non possono, come dire, fare un “anticipo” di progressioni verticali rispetto…

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Sul portale neopa l’articolo “Progressioni verticali: il rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno non presuppone necessariamente la contestualità delle assunzioni” si commenta la pronuncia della Cassazione civile, Sezione 6, 11 ottobre 2022 n, 29719.

E’ un’ordinanza da leggere ed applicare con attenzione. Le PA non possono, come dire, fare un “anticipo” di progressioni verticali rispetto ai fabbisogni di personale.

Nel caso di specie, il ricorrente si duole della circostanza che presso l’ente di appartenenza le assunzioni, ripartite tra progressioni verticali e concorsi pubblici non fossero avvenute congiuntamente per le due graduatorie: infatti, l’escussione delle progressioni verticali è avvenuta già nel gennaio 2008, con immissioni in ruolo poi estese agli idonei non vincitori, mentre il ricorrente, pur vincitore di un concorso pubblico svolto parallelamente , era stato assunto solo nel corso del 2012, subendo così un pregiudizio in termini di posizione di carriera rispetto ai concorrenti dell’altra selezione.

La Cassazione respinge il ricorso, ma attenzione alle motivazioni. Non è corretto far apparire la pronuncia come un via libera alla possibilità per le amministrazioni di posporre scientemente le assunzioni per concorso rispetto alle progressioni verticali.

E’ di tutta evidenza l’impossibilità di assumere per concorso o per progressione in modo perfettamente sincrono. Altrettanto evidente è l’insostenibilità dell’idea secondo la quale una programmazione che nel triennio preveda 10 assunzioni possa attuarsi con 5 progressioni verticali espletate nei primi due anni della programmazione stessa, riservando le 5 assunzioni per concorso al terzo anno.

In questo modo, la garanzia dell’effettivo accesso per concorso pubblico di non meno del 50% dei posti disponibili in relazione alle facoltà assunzionali diviene solo formale e non concreta: nulla garantisce che effettivamente a distanza di un triennio l’ente effettui davvero i concorsi.

Quindi, se la contestualità delle assunzioni per concorso e progressioni non è pretensibile, quanto meno occorre garantire che il 50% imposto dalla lettura che dell’articolo 97 della Costituzione dà la Consulta a partire dalla sentenza 1/1999 sia garantito anno solare per anno solare.

Per altro, nulla vieta, anzi tutto consiglia, che anche laddove le progressioni verticali, la cui maggiore agilità consenta tempi più ristretti, siano espletate prima dei concorsi, la conseguente sottoscrizione dei contratti nell’area superiore – fonte effettiva di costituzione del nuovo rapporto – avvenga in effetti contestualmente alle assunzioni scaturenti dai concorsi conclusi magari dopo qualche tempo, così da assicurare un’applicazione fattuale ed effettiva del principio del 50% imposto dalla Consulta ma anche, ricordiamolo, dalla legge e cioè dall’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001.

Tornando all’ordinanza, ivi si evidenzia che “a fronte di una situazione di fatto in cui il concorso pubblico avrebbe prevedibilmente, come dice lo stesso ricorrente, comportato tempi ben più lunghi, in ragione del numero enorme di candidati (circa 110 mila), la P.A., per l’evidente esigenza di non tardare nel riempimento dei ruoli di destinazione, parimenti
rispondente al criterio di buon andamento, ha ragionevolmente ritenuto di dare corso a due procedure distinte, a quel punto naturalmente destinate a concludersi in tempi diversi
“.

Dunque, nel caso trattato dagli ermellini, l’assunzione per concorso è giunta molto tempo dopo le progressioni verticali sia per l’elevatissimo numero di partecipanti, sia per gli inevitabili contenziosi che simili mega-concorsi sempre comportano, allungando notevolmente i tempi.

Quindi, la pronuncia della Cassazione non legittima in alcun modo scelte operative e consapevoli volte ad anticipare le progressioni verticali rispetto ai concorsi.

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