Il Consiglio di Stato, con il parere n. 61 del 13 gennaio 2026, chiarisce che i documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale per i soggetti legittimati non devono essere oscurati, neppure quando contengano dati personali o giudiziari. L’unica eccezione riguarda i segreti tecnici e commerciali dell’offerta tecnica, e solo se l’operatore ha motivato la richiesta di oscuramento e la stazione appaltante l’ha accolta. Ne deriva che, nel perimetro dell’accesso ex art. 36 del Codice dei contratti, l’oscuramento non è la regola ma un’ipotesi circoscritta e condizionata.
