Con l’orientamento applicativo ID 36247, Aran ha chiarito che, ai fini del requisito temporale per le progressioni economiche all’interno delle aree nel comparto Funzioni centrali, conta esclusivamente la decorrenza economica delle progressioni. In base all’articolo 16, comma 2, lettera a, del Ccnl Funzioni centrali del 27 gennaio 2025, la verifica va effettuata considerando l’intervallo tra la decorrenza economica dell’ultima progressione e quella della nuova, senza rilevanza per la data di sottoscrizione del contratto integrativo o di conclusione della procedura. La partecipazione è quindi legittima anche se la selezione si chiude prima del termine minimo, purché la nuova decorrenza economica sia successiva allo spirare del periodo previsto.
