Gli enti locali si interrogano sulla possibilità di applicare il fondo obiettivi di finanza pubblica anche prima dell’approvazione del rendiconto.
La questione nasce dall’art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, che ha introdotto l’obbligo di appostare a bilancio uno specifico accantonamento finalizzato a garantire il concorso di comuni, province, città metropolitane e regioni ai vincoli imposti dal rinnovato Patto europeo di stabilità e crescita.
In pratica, ogni amministrazione è tenuta a contribuire al contenimento della crescita della spesa primaria netta costituendo un fondo nella missione 20 sul quale non è possibile impegnare e pagare in gestione e che, a fine esercizio, confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Il relativo importo è stato determinato, fino all’annualità 2029, dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno del 4 marzo 2025, sulla base di criteri e modalità definiti dal Mef previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Si tratta di cifre non particolarmente elevate, con un’incidenza intorno all’1% rispetto all’aggregato della spesa corrente dei diversi comparti. Il funzionamento operativo del meccanismo è stato disciplinato nel dettaglio dal dm 13 febbraio 2025 (c.d. diciottesimo correttivo al dlgs 118/2011). Ogni anno gli enti devono stanziare la nuova quota di competenza, ma parallelamente possono recuperare quella accantonata nell’esercizio precedente.
Per il bilancio di previsione, quindi, a partire dal 2026/2028 e fino al 2030/2032, il fondo deve essere incluso nel risultato di amministrazione presunto. Esso, però, deve essere rappresentato secondo modalità differenti a seconda della situazione di avanzo o disavanzo registrato al 1° gennaio dell’anno precedente (2025 nel primo anno di applicazione). Gli enti con un risultato negativo devono evidenziare come il fondo contribuisca al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione. Gli enti in avanzo, invece, possono impiegarlo per finanziare spese di investimento, anche indirette.
Ma qui iniziano i dubbi. Ci si chiede, infatti, se tale quota possa essere applicata anche prima dell’approvazione del rendiconto o solo dopo.
La prima tesi si fonda su quanto previsto dall’allegato 4/1 al dlgs 118/2011 (come modificato dal dm 4 marzo 2025) ed è stata sostenuta anche dall’ANCREL nello schema di parere dell’organo di revisione economico-finanziaria al preventivo 2026-2028. In questa prospettiva, si sostiene che gli enti possono agire anche subito attraverso una variazione di bilancio, dopo la verifica di preconsuntivo che coinvolge tutte le entrate e le spese.
In realtà, l’art. 187, comma 3, del TUEL consente di applicare avanzo presunto solo limitatamente alle quote accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o alle quote vincolate.
Nel nostro caso, è evidente che non ricorre nessuna delle due casistiche: il fondo è stato accantonato per la prima volta nel 2025 e quindi non era presente nel consuntivo 2024 e non confluisce certamente fra le quote vincolate.
Al riguardo, l’allegato 4/2 espressamente lo annovera fra gli accantonamenti e indica quindi di riportarlo pertanto nel prospetto A1.
Del resto, che non si tratti di risorse vincolate è confermato dal fatto che esse sono genericamente destinate a investimenti.
Sul punto, quindi, sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale. Ricordiamo, infine, che a partire dal 2026 è prevista a cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, la verifica del rispetto a livello di comparto degli enti territoriali degli equilibri di bilancio e degli obblighi di accantonamento rispetto all’esercizio precedente. Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi saranno individuati gli enti inadempimenti sui quali graverà un obbligo di ulteriore accantonamento in misura pari allo sforamento, cui gli stessi dovranno provvedere entro 30 giorni mediante variazione di bilancio.
