I permessi per concorsi pubblici: l’orientamento dell’Aran.

      L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è tornata a fare chiarezza sul diritto alla formazione e alla progressione di carriera per i dipendenti pubblici che passa spesso attraverso la partecipazione a procedure concorsuali.      La gestione dei permessi retribuiti per queste finalità presenta spesso zone d’ombra interpretative, specialmente quando la partecipazione non si…

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      L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è tornata a fare chiarezza sul diritto alla formazione e alla progressione di carriera per i dipendenti pubblici che passa spesso attraverso la partecipazione a procedure concorsuali.

     La gestione dei permessi retribuiti per queste finalità presenta spesso zone d’ombra interpretative, specialmente quando la partecipazione non si limita alla sola prova d’esame, ma include fasi accessorie.

     Su questo tema è intervenuta l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) con il parere n. 36251, fornendo criteri precisi per l’applicazione dell’art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Centrali.

     Il tema centrale affrontato dall’ARAN riguarda l’art. 24 del CCNL Funzioni Centrali, che garantisce otto giorni di permesso retribuito annui per la partecipazione a concorsi ed esami. Il dubbio interpretativo sciolto dall’Agenzia riguarda le attività “grigie”, ovvero quelle fasi preliminari come l’identificazione dei candidati o la consegna dei codici, che spesso precedono di ore o giorni l’effettivo inizio dei test.

   Secondo l’orientamento espresso, queste attività possono essere equiparate allo svolgimento della prova stessa, permettendo dunque l’utilizzo del permesso retribuito, a patto che sussista una connessione effettiva e inscindibile con l’esame. 

   Non si tratta di un automatismo: spetta all’Amministrazione verificare se tali procedure siano definite dal bando come parte integrante e necessaria della procedura concorsuale. Se la presenza del dipendente è indispensabile per la validità della prova stessa, il diritto al permesso deve ritenersi esteso anche a tali fasi.

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Il parere dell’ARAN, 16 gennaio 2026, n. 36251

Ai fini dell’applicazione dell’art. 24 (Permessi retribuiti) del CCNL del Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, è possibile considerare le attività preliminari previste dai bandi di concorso, quali, ad esempio, l’identificazione dei candidati o la consegna dei codici, come equiparabili allo svolgimento delle prove di esame, con conseguente riconoscimento del permesso retribuito per la partecipazione a concorsi ed esami?

L’art. 24, comma 1, lettera a), del CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 del 9 maggio 2022 riconosce al dipendente otto giorni di permesso retribuito all’anno per la partecipazione a concorsi ed esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove. La formulazione della disposizione individua espressamente nello svolgimento della prova concorsuale il presupposto per la fruizione del beneficio. 

Ne consegue che l’eventuale riconducibilità, nell’ambito applicativo della norma contrattuale, di attività ulteriori e antecedenti allo svolgimento delle prove, quali le operazioni preliminari di identificazione dei candidati o di consegna dei codici, presuppone una valutazione circa la loro effettiva e inscindibile connessione con la prova d’esame, così come definita dal bando di concorso. 

Tale valutazione attiene a profili di natura applicativa e gestionale, che rientrano nella competenza dell’amministrazione interessata, anche in relazione alle specifiche previsioni del singolo bando e alle modalità organizzative concretamente adottate per lo svolgimento della procedura concorsuale. 

Resta pertanto ferma la responsabilità dell’amministrazione di verificare, nel rispetto della disciplina contrattuale, se le attività preliminari previste dal bando costituiscano parte integrante e necessaria della prova concorsuale ovvero se debbano essere considerate attività prodromiche non coincidenti con i “giorni di svolgimento delle prove” cui la norma contrattuale fa riferimento. 

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