Possibili ma a condizioni stringenti le varianti e le opzioni negli affidamenti diretti, secondo il Mit

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ammette le varianti e le opzioni negli affidamenti diretti, ma ciò può avvenire entro regole prestabilite. Si tratta del parere n. 4126 del 2 marzo 2026. Il caso sottoposto al Ministero Una Stazione appaltante aveva chiesto di chiarire se, nell’ambito di un contratto aggiudicato con affidamento diretto, qualora…

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Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ammette le varianti e le opzioni negli affidamenti diretti, ma ciò può avvenire entro regole prestabilite.

Si tratta del parere n. 4126 del 2 marzo 2026.

Il caso sottoposto al Ministero

Una Stazione appaltante aveva chiesto di chiarire se, nell’ambito di un contratto aggiudicato con affidamento diretto, qualora si manifesti la necessità di modificare o variare l’importo del contratto con le fattispecie di cui all’art. 120 del Codice, l’importo finale del contratto possa superare le soglie dell’affidamento diretto ovvero 150.000,00€ per lavori e 140.000,00€ per servizi e forniture.

Il riscontro fornito

Il Ministero, relativamente alla questione sottoposta ha chiarito che l’importo finale di un contratto aggiudicato con affidamento diretto non può superare le soglie previste per tale procedura (150.000 € per i lavori e 140.000 € per servizi e forniture) a meno che le modifiche non ricadano nelle fattispecie previste all’art. 120 al comma 1, lett. b) e c), sempre a condizione che l’eventuale aumento di prezzo non superi il limite del 50% del valore originario.

Diversamente le modifiche previste nell’art. 120 ai commi 1 lett. a) e co 9 e 10 devono essere previste e ricomprese nell’importo finale dell’affidamento.

In sostanza, il Ministero distingue tra modifiche dell’appalto effettuate ex ante e modifiche effettuate ex post, alle quali l’art. 120 del codice riconnette regole diverse.

Quanto alle prime, nel caso in cui il RUP decida di attivare l’opzione del “quinto d’obbligo”, oppure della proroga opzionale del contratto (ma anche la modifica del contratto di cui all’art. 120, co. 1, lett, a) del codice), lo potrà fare solo se tali modifiche opzionali sono state puntualmente previste nei documenti di gara ed il loro valore sia stato previsto nel determinare l’entità complessiva dell’appalto; quindi il CIG acquisito deve, secondo le regole stabilite dall’art. 14, co. 4 del codice (il quale stabilisce che “Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”) ricomprendere il valore delle opzioni.

La scelta di prevedere nell’appalto le suddette opzioni deve, peraltro, essere opportunamente ponderata, dato che, se da un lato le opzioni consentono di fruire di una rilevante flessibilità nell’appalto da affidare, per contro l’incremento di valore dell’appalto medesimo, attribuibile alle opzioni medesime, potrebbe determinare il superamento della soglia di valore prevista dal codice (140.00 per forniture e servizi e 150.000 per i lavori) per effettuare l’affidamento diretto, il quale non potrebbe pertanto essere disposto.

Allo stesso modo, anche il superamento delle ulteriori soglie previste nell’ambito degli affidamenti diretti, ad es. la soglia di € 5.000 e quella dei 40.000, potrebbe impedire di fruire dei vantaggi che il codice collega alle soglie medesime, come ad esempio la deroga alla rotazione, in caso di affidamenti di valore inferiore ad € 5.000, oppure le forme semplificate di verifica dei requisiti sull’operatore economico, previste per gli appalti di valore inferiore ad € 40.000.

Resta, pertanto, inteso, che, per individuare le soluzioni più opportune, la redazione della “relazione progettuale semplificata” di cui al Vademecum per gli affidamenti diretti di ANAC, del 30/07/2024, costituisce un importante momento di riflessione, in funzione degli obiettivi che si vogliono conseguire.

Quanto alle modifiche ex post (nel caso specifico, le varianti di cui alle lettere b e c del comma 1 dell’art 120 del codice), invece, risulta evidente che queste sono soggette agli stringenti vincoli imposti dall’art. 120 (come quello del divieto di superamento del 50% del valore originario dell’appalto); anche in questo caso, la decisione, da assumere nel corso di esecuzione dell’appalto, deve essere oggetto di una attenta ponderazione, al fine di evitare di introdurre, ex post, alterazioni sostanziali che il legislatore non ammette, perché idonee ad aggirare la normativa che disciplina la materia dei pubblici appalti.

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